Cassazione Civile, Ordinanza n. 30267/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'Ufficio emetteva nei confronti di una società di persone un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa ai fini IVA e IRAP relativo all'anno 2007, nonché un separato avviso nei confronti del socio accomandatario per maggior reddito di partecipazione. In primo grado il ricorso della società veniva respinto, mentre quello del socio veniva accolto; in appello la CTR, riuniti i gravami, respingeva l'appello della società e accoglieva quello dell'Agenzia. In cassazione i contribuenti proponevano ricorso con due motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio un vizio preliminare: la nullità dell'intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, in quanto alla lite avrebbero dovuto partecipare tutti i soci della società di persone, compresa la socia accomandante indicata nella sentenza di merito, trattandosi di accertamento fondato su elementi comuni e inscindibili. La Corte richiama la disciplina del litisconsorzio necessario originario nelle controversie tributarie relative agli accertamenti della società di persone e dei soci, nonché il principio secondo cui, quando l'atto unico riguarda contestualmente IVA e IRAP fondati su elementi comuni, anche il profilo IVA non si sottrae al simultaneus processus se non è autonomamente definibile per aspetti specifici.
La decisione
La Corte ha dichiarato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e riesamini la controversia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati esaminati perché ritenuti assorbiti dalla questione preliminare.
Norme richiamate
art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"unitarietà dell'accertamento" e automatica imputazione dei redditi ai soci
La rettifica del reddito delle società di persone e la conseguente imputazione ai soci rendono inscindibile la controversia tra società e tutti i soci, salvo questioni personali.
art. 14 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"integrazione del contraddittorio"
Nel processo tributario, quando la controversia coinvolge litisconsorti necessari, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio; il giudizio celebrato senza tutti i soggetti necessari è nullo.
art. 29 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"salva la possibilità di riunione"
La riunione dei giudizi è possibile come rimedio organizzativo, ma non elide la necessità della partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2
Richiamato per escludere che, in mancanza di un meccanismo analogo di unicità di accertamento, l'IVA accertata autonomamente comporti di per sé litisconsorzio necessario con i soci.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all'accertamento del reddito delle società di persone e dei soci, l'unitarietà dell'accertamento rende necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti coinvolti, salvo che siano dedotte questioni personali e autonome.
- Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando un unico atto impositivo riguarda contestualmente più tributi e si fonda su elementi comuni, il profilo accertativo non può essere separato se non è autonomamente definibile per aspetti specifici; in tal caso opera il vincolo del simultaneus processus.
- Nel processo tributario, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio e, senza esaminare i motivi di ricorso, cassare la sentenza con rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
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