Cassazione Civile, Ordinanza n. 06733/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel riparto finale di una procedura fallimentare, il giudice delegato e poi il Tribunale di Torino avevano confermato la collocazione in prededuzione del credito IMU maturato dopo la dichiarazione di fallimento e prima della vendita dell’immobile, riconoscendone la prevalenza rispetto al credito ipotecario dell’istituto di credito sul bene. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto corretta la quantificazione del credito fiscale, assumendo come base imponibile la rendita catastale al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta e reputando irrilevante una successiva variazione della rendita nel corso del 2018. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l. fall., sostenendo che il credito IMU non dovesse essere trattato come spesa prededucibile né prevalere sull’ipoteca; il secondo denunciava violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 23/2011, contestando la determinazione dell’importo del credito fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che il credito erariale per IMU maturato dopo la dichiarazione di fallimento integra una spesa inerente alla conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile e costituisce un'uscita di carattere specifico ex art. 111-ter l. fall., da soddisfarsi in prededuzione sul ricavato della liquidazione del bene anche se gravato da ipoteca. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la contestazione dell’importo del credito non poteva essere proposta in sede di riparto, dove non è consentito rimettere in discussione natura e quantità dei crediti già ammessi o la collocazione delle cause di prelazione, oltre alla genericità della doglianza ex art. 360, n. 3, c.p.c. In conclusione, il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
reclamo ex art. 26 l. fall.
norma processuale che disciplina il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato in sede fallimentare.
richiamato insieme agli artt. 111-bis e 111-ter l. fall. per contestare la prededuzione del credito IMU.
richiamato dalla ricorrente come parametro sulla disciplina dei crediti prededucibili.
interpretato nel senso che il credito IMU maturato dopo il fallimento costituisce un'uscita specifica per conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile, da soddisfare in prededuzione sul ricavato della vendita.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
utilizzato per dedurre la violazione di legge, ma il secondo motivo è ritenuto inammissibile per genericità e per l’improprio tentativo di contestare il quantum del credito in sede di riparto.
art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato per affermare che il motivo di ricorso per violazione di legge deve contenere specifiche argomentazioni intelligibili e puntuali, a pena di inammissibilità.
richiamato dalla ricorrente per contestare la quantificazione del credito IMU; la Corte non ne entra nel merito, ritenendo la doglianza inammissibile in sede di riparto.
richiamato come parametro per la determinazione della base imponibile IMU, tramite il valore dell’immobile e la rendita catastale al 1° gennaio.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato unitamente al comma 1-quater per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel fallimento, il credito per IMU maturato dopo la dichiarazione di fallimento e prima della vendita dell’immobile è qualificabile come spesa di conservazione, amministrazione e liquidazione del bene e va soddisfatto in prededuzione sul ricavato della liquidazione, anche se il bene è gravato da ipoteca.
- In sede di riparto dell’attivo fallimentare non è consentito rimettere in discussione natura e ammontare dei crediti già ammessi né le cause di prelazione riconosciute o escluse nello stato passivo; il riparto serve solo a distribuire le somme secondo la graduazione già fissata.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve contenere una critica specifica e intelligibile alla decisione impugnata, non essendo sufficiente la mera indicazione delle norme asseritamente violate o la semplice contrapposizione di una diversa lettura.
- La contestazione del quantum di un credito concorsuale, ove il credito sia già stato accertato o non contestato, non può essere veicolata attraverso l’impugnazione del progetto di riparto, ma deve essere proposta nelle sedi proprie della verifica del passivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06634/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06636/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06646/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06648/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →