Cassazione Civile, Sentenza n. 2488/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui era stata rigettata la domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato il 21/01/2014 e di conversione del contratto a tempo indeterminato. La Corte d'appello aveva escluso la conversione ritenendo applicabile il divieto contenuto nell'art. 18, co.2-bis del d.l. n.112/2008 (conv. con L. n.133/2008) alle società partecipate dalla Regione Sicilia. Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione; nelle more del giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso in seguito a un accordo conciliativo tra le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio in applicazione dell'art. 390 e ss. c.p.c. a seguito della rinuncia telematica al ricorso. Nessuna statuizione sulle spese; è stato altresì dichiarato che non sussiste l'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/2002, stante il consolidato orientamento della Corte che limita l'applicazione di tale sanzione alle ipotesi di inammissibilità originaria e non alle sopravvenute rinunce/exstinzioni.
Norme richiamate
art. 18, co.2-bis, d.l. n.112/2008 conv. in L. n.133/2008
Nel caso concreto la norma è stata richiamata dalla Corte di appello per escludere la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato in capo a società partecipate da pubbliche amministrazioni, configurandosi una limitazione normativa alla stabilizzazione dei rapporti nei predetti enti/enti partecipati
art. 390 e ss. c.p.c.
La rinuncia all'impugnazione comporta l'estinzione del giudizio; la Corte dichiara estinto il processo in presenza dell'atto di rinuncia depositato dal ricorrente
art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis), d.p.r. n.115/2002
art. 13, comma 1-quater; comma 1-bis
La disposizione prevede, per talune ipotesi di impugnazione, l'obbligo del versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose. La Corte, seguendo il proprio consolidato orientamento, interpreta tale istituto come applicabile alle ipotesi di inammissibilità originaria del gravame e non alle sopravvenute estinzioni dovute a rinuncia o conciliazione
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Cass. n.2226/2014; Cass. n.13636/2015; Cass. n.3288/2018; Cass. n.14782/2018
Decisioni della Corte di cassazione che confermano l'interpretazione restrittiva dell'art.13 comma 1-quater: il contributo aggiuntivo è volto a sanzionare impugnazioni manifestamente dilatorie o inammissibili sin dall'origine e non si applica alle rinunce sopravvenute
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, soprattutto se conseguente a un accordo conciliativo, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; in tali casi non si decide il merito della questione sottoposta.
- L'estinzione per rinuncia non comporta automaticamente l'attribuzione delle spese processuali tra le parti; la Corte può non pronunciare sulle spese.
- L'onere aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 è finalizzato a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose ed è applicato, secondo la giurisprudenza consolidata, nei casi di inammissibilità originaria, non nelle ipotesi di rinuncia sopravvenuta o di estinzione per conciliazione.
- Quando il rapporto di lavoro riguarda società partecipate da pubbliche amministrazioni, occorre verificare l'eventuale applicabilità di norme speciali (es. art. 18 co.2-bis d.l. 112/2008 conv. L.133/2008) che possono precludere la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato.
- Prima di proporre o proseguire un ricorso, considerare la possibilità di accordo conciliativo: la rinuncia estingue il processo ma evita tempi e rischi di soccombenza; tuttavia non produce una pronuncia favorevole sul merito che possa essere utilizzata come precedente favorevole.
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