Cassazione Civile, Ordinanza n. 37598/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un'iscrizione di ipoteca eseguita per il mancato pagamento di un rilevante importo iscritto a ruolo. In primo grado il ricorso è stato accolto; in appello, invece, il giudice regionale ha riformato la decisione, ritenendo che, una volta accertata la regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'ipoteca e non essendo state quelle cartelle impugnate, potessero essere esaminate solo doglianze relative all'atto ipotecario. Ha inoltre reputato generico il disconoscimento della conformità all'originale delle copie delle relate di notifica e ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'iscrizione ipotecaria, perché indicava per ciascun ente creditore tipologia del debito, codice tributo, anno d'imposta, residuo debito e interessi. Il ricorrente ha proposto cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita mancanza, nell'atto di appello dell'agente della riscossione, di una chiara individuazione dei capi contestati; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR affermato la regolarità delle notifiche senza adeguata motivazione e richiamando un preteso accertamento di primo grado; 3) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. per non avere la CTR valorizzato il disconoscimento, effettuato dal contribuente, della conformità all'originale delle fotocopie delle relate di notifica delle cartelle. La Corte ha dichiarato tutti i motivi inammissibili: il primo per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto in modo adeguato l'atto di appello; il secondo perché le censure agli artt. 115 e 116 c.p.c. erano formulate fuori dai ristretti limiti del sindacato di legittimità e comunque presupponevano affermazioni non ricavabili dalla sentenza impugnata; il terzo perché il disconoscimento della copia deve essere specifico, circostanziato ed esplicito, mentre quello riportato era generico e omnicomprensivo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente contro la sentenza della CTR Lazio che aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione e aveva ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria. La Corte ha confermato che: l'appello dell'ente riscossore era scrutinabile; le doglianze sulle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c. non integravano un vizio di legittimità; il disconoscimento delle copie delle relate di notifica era stato formulato in modo troppo generico per essere efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 13.000, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appellante deve individuare con chiarezza le questioni e i punti della decisione impugnata che intende contestare; la censura in cassazione è inammissibile se il ricorrente non trascrive adeguatamente l'atto di appello e ne impedisce il controllo.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice ha deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione della prova in presenza di diversa previsione legale; non è censurabile in cassazione il solo cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
Le riproduzioni meccaniche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate salvo specifico disconoscimento; il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito.
La contestazione della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche deve essere specifica e puntuale, indicando il documento e gli aspetti di difformità; una contestazione generica è inefficace.
Le censure formulate dal ricorrente sono state ritenute inammissibili perché non idonee a integrare correttamente i vizi di legittimità dedotti.
La decisione è stata assunta all'esito della proposta del relatore e del regolarmente costituito contraddittorio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dell'art. 342 c.p.c. richiede la puntuale allegazione e trascrizione, almeno nei passaggi essenziali, dell'atto di appello, perché la Corte possa verificare la specificità dei motivi di gravame.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo entro limiti rigorosi: non basta contestare la ricostruzione del fatto o la preferenza accordata dal giudice ad alcune prove, ma occorre denunciare l'utilizzazione di prove non introdotte o la deroga illegittima al regime legale di valutazione.
- Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia documentale non può essere formulato in modo generico o di stile, ma deve indicare con precisione il documento contestato e i profili specifici di divergenza dall'originale; in difetto, la contestazione è inefficace.
- Il disconoscimento della copia fotostatica non equivale, quanto agli effetti, al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.: il giudice conserva il potere di valutarne l'attendibilità e la conformità anche mediante altri elementi di prova.
- In sede di legittimità il controllo sulla valutazione della prova è limitato: il giudizio di merito sulla sufficienza e specificità del disconoscimento documentale non è sindacabile se sorretto da motivazione coerente e logica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37475/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37476/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37479/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37480/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37481/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37482/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →