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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16796/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari di unità immobiliari contigue, in cui uno dei due sosteneva che il proprio immobile, acquistato anni prima, avesse una consistenza inferiore rispetto a quella risultante dalla documentazione richiamata nell’atto di acquisto, perché un vano originariamente appartenente alla sua unità sarebbe stato annesso all’immobile confinante. Egli chiedeva quindi l’accertamento del confine tra le due proprietà. I convenuti resistevano contestando la pretesa e, in via riconvenzionale, chiedevano l’accertamento dell’usucapione della porzione di immobile controversa. Il Tribunale accolse la domanda qualificandola come regolamento di confini e rigettò l’usucapione per difetto di prova. In appello furono dedotte, tra l’altro, l’erronea qualificazione della domanda come regolamento di confini anziché rivendica e la fondatezza dell’usucapione; l’altra parte propose appello incidentale chiedendo anche la condanna all’esecuzione delle opere di ripristino del confine e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo. In Cassazione, il ricorso principale lamentava violazione degli artt. 922, 948 e 950 c.c. per la qualificazione dell’azione e degli artt. 2697, 1146, 1158 e 1159 c.c. per il mancato riconoscimento dell’usucapione. Il ricorso incidentale censurava la declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello sulla richiesta di opere di ripristino e la mancata condanna generica al risarcimento danni, sostenendo che il danno da occupazione fosse in re ipsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, ma ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale relativo al risarcimento del danno da occupazione senza titolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale censura e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sono state altresì liquidate le spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. in favore del resistente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 922 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la qualificazione della domanda come rivendica, ma non rilevante ai fini della decisione di inammissibilità del motivo.

  • art. 948 c.c.

    Norma sulla rivendicazione: la Corte ribadisce la distinzione tra rivendica e regolamento di confini, affermando che la prima presuppone conflitto di titoli e domanda di restituzione di porzione determinata.

  • art. 950 c.c.

    Norma sul regolamento di confini: si applica anche a immobili urbani; richiede incertezza sul confine tra fondi, non necessariamente contestazione dei titoli di proprietà.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul tema dell’usucapione e dell’onere della prova; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio di merito/processuale della decisione impugnata.

  • art. 1146 c.c.

    Richiamato nel motivo sull’usucapione, senza che la Corte ne esamini nel merito l’applicazione.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato nel motivo sull’usucapione, senza esame di merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 1159 c.c.

    Richiamato nel motivo sull’usucapione, senza esame di merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nel ricorso incidentale per la domanda di opere di ripristino; la Corte rileva però che il motivo non si confronta con la ratio di inammissibilità della Corte d’appello.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali nel motivo incidentale sulla specificità dell’appello.

  • art. 342 c.p.c.

    Usato dalla Corte d’appello per dichiarare inammissibile un motivo di appello; la Cassazione conferma che il ricorso non si confronta con tale ratio.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d’appello per l’inammissibilità del motivo di appello, e preso in considerazione dalla Cassazione nel valutare l’inammissibilità del motivo di ricorso.

  • art. 278 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla domanda di condanna generica al risarcimento dei danni.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte qualifica più motivi come inammissibili perché attaccano il merito o non si confrontano con la ratio decidendi.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile il primo motivo del ricorso principale, in quanto conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 373 c.p.c.

    Richiamato per la liquidazione delle spese del sub-procedimento di sospensione dell’esecuzione.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito documentale necessario per la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 1, L. n. 228/2012

    Richiamato come fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L’azione di regolamento di confini si distingue dalla rivendica perché presuppone incertezza sulla linea di delimitazione tra i fondi, mentre la rivendica presuppone un conflitto di titoli e la richiesta di restituzione di una porzione determinata di bene.
  • L’art. 950 c.c. si applica anche agli immobili urbani o edificati; la nozione di "fondo" comprende l’unità immobiliare come area suscettibile delle sue possibili utilizzazioni.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se si risolve in una critica del merito o della valutazione delle prove, anziché censurare specificamente la violazione di legge denunciata.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che attacca una statuizione di merito inesistente o trascura la reale ragione processuale della decisione di appello.
  • In tema di danno da occupazione senza titolo di immobile, non opera un automatismo risarcitorio in re ipsa: il proprietario deve allegare e provare la concreta perdita di godimento o lo specifico pregiudizio patrimoniale subito, anche tramite presunzioni.
  • L’inerzia del proprietario nel non accorgersi tempestivamente dell’occupazione senza titolo non esclude di per sé il diritto al risarcimento, quando il danno sia causalmente riconducibile all’occupazione e la situazione di confine sia oggettivamente incerta.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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