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Sentenza

Sentenza n. 4653/2026 - Napoli, Sezione 6

AVVERSO E PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INADEMPIMENTO/RIFIUTO FORMATOSI SULLA MANCATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO VOLTO AL RILASCIO DEL NULLA-OSTA AL LAVORO SUBORDINATO AI SUBORDINATO, AI SENSI DELL’ART. 22 DEL D.LG.VO N. 286/98 E DELL’ART. 31 D.P.R. 394/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Giustizia amministrativa202602997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sulla definizione del procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, già rilasciato e successivamente sottoposto a preavviso di revoca

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. La vicenda riguardava un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 23 maggio 2024 e, successivamente, oggetto di preavviso di revoca comunicato il 23 gennaio 2026, motivato dall'asserita mancata iscrizione del professionista firmatario dell'asseverazione nella comunicazione di inizio attività di gestione del personale ai sensi dell'art. 1 l. n. 12/1979. Il ricorrente aveva presentato controdeduzioni e documentazione integrativa il 24 gennaio 2026, oltre a un sollecito il 31 marzo 2026, lamentando l'inerzia dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

La decisione

Nel corso del giudizio l'amministrazione ha definito favorevolmente il procedimento. Lo Sportello Unico ha trasmesso le osservazioni del ricorrente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per il riesame; l'Ispettorato ha espresso parere positivo e richiesto la riapertura della pratica; infine, il 30 giugno 2026, lo Sportello Unico ha comunicato al ricorrente lo sblocco del nulla osta. Poiché la pretesa sostanziale consisteva nell'ottenimento di un provvedimento espresso sulla sorte del nulla osta e tale utilità è stata integralmente conseguita, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., distinguendo tale esito dalla mera sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'evoluzione procedimentale e della definizione favorevole intervenuta in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base normativa del procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero.

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale disciplina regolamentare del procedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato.

  • art. 117 c.p.a.

    Indicato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio e della richiesta di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La disposizione trova applicazione quando, durante il giudizio, l'amministrazione adotta una condotta o un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa sostanziale azionata.

  • art. 1 l. n. 12/1979

    Richiamato nel preavviso di revoca in relazione alla comunicazione di inizio attività di gestione del personale e alla posizione del professionista firmatario dell'asseverazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, rendendo inutile una pronuncia sul merito della domanda originaria.
  • Nell'azione avverso il silenzio, se l'amministrazione definisce favorevolmente il procedimento durante il giudizio e assicura al ricorrente il bene della vita perseguito, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi sull'illegittimità dell'inerzia.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione della pretesa sostanziale, mentre la seconda ricorre quando viene meno l'interesse alla decisione senza che l'utilità richiesta sia stata integralmente conseguita.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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