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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30084/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia origina da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un escavatore, con pagamento del corrispettivo in 59 rate. La società utilizzatrice sarebbe poi risultata fallita e la concedente ha risolto il contratto per mancato pagamento dei canoni, escutendo la fideiussione prestata dalla persona fisica. Ottenuto decreto ingiuntivo per oltre 34.000 euro, il debitore ha proposto opposizione disconoscendo la sottoscrizione della fideiussione. In primo grado il tribunale ha rigettato l’opposizione, espletato una consulenza tecnica grafologica e dichiarato inammissibile la querela di falso. In appello la decisione è stata confermata: la querela di falso è stata ritenuta inammissibile perché mirante a superare l’esito del disconoscimento e della verificazione della scrittura privata; il giuramento decisorio è stato ritenuto inammissibile. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla scrittura privata e sul disconoscimento/verificazione, sostenendo che la C.T.U. grafologica avrebbe usato scritture comparative non riferibili al ricorrente, ma alla società fallita, e che solo il curatore avrebbe potuto disconoscerle; 2) omesso esame di fatto decisivo per l’uso di scritture comparative non riferibili al ricorrente; 3) violazione dell’art. 221 c.p.c. per l’inammissibilità della querela di falso nonostante fosse proposta su documenti riconosciuti e con nuove prove; 4) violazione delle norme sulla valutazione della prova e sulla motivazione, per aver fondato la decisione esclusivamente sulla C.T.U. grafologica senza adeguata motivazione; 5) violazione dell’art. 233 c.p.c. per il diniego del giuramento decisorio, che il ricorrente riteneva de scientia e non de veritate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte infondati e in parte inammissibili i primi due motivi, osservando che il ricorrente non aveva indicato dove e quando le scritture di comparazione fossero state ritualmente e tempestivamente disconosciute e che, comunque, non era in discussione l’autore materiale delle sottoscrizioni, mentre la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non indicava un fatto decisivo nuovo e si risolveva in una contestazione del merito. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando il principio per cui, dopo il disconoscimento di una scrittura privata e la verificazione nel medesimo processo, la querela di falso è inammissibile se serve solo a neutralizzare l’esito della verificazione, essendo ammissibile solo per contestare la verità del contenuto del documento. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto contro la valutazione di merito delle risultanze della consulenza grafologica e non contro un effettivo travisamento percettivo. Ha respinto il quinto motivo, reputando corretta la declaratoria di inammissibilità del giuramento decisorio per mancanza di procura speciale e richiamando il principio secondo cui il giuramento deferito con atto di appello richiede la sottoscrizione della parte personalmente o del difensore munito di mandato speciale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2702 c.c.

    la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, salvo disconoscimento e verificazione secondo le regole processuali

  • artt. 214 c.p.c., 215 c.p.c., 216 c.p.c., 217 c.p.c.

    il disconoscimento della scrittura privata deve essere effettuato ritualmente e tempestivamente; la verificazione segue regole specifiche e, una volta espletata, limita le ulteriori contestazioni sulla medesima sottoscrizione

  • art. 221 c.p.c.

    la querela di falso non è ammissibile quando sia proposta solo per superare l'esito della verificazione già compiuta nel processo, se non viene contestata la verità del contenuto del documento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    le censure di violazione di legge non possono essere usate per ottenere un riesame del merito della valutazione probatoria

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è oggi ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che integra violazione di legge costituzionalmente rilevante

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il motivo per omesso esame deve individuare un fatto decisivo specifico e nuovo rispetto a quelli già valutati

  • art. 116, primo comma, c.p.c.

    la doglianza non può consistere nella mera contrapposizione alla valutazione del giudice di merito delle prove acquisite

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, non per semplice insufficienza argomentativa

  • art. 233 c.p.c.

    il giuramento decisorio richiede condizioni di ammissibilità rigorose; se deferito con atto di appello deve essere sottoscritto dalla parte o da difensore munito di mandato speciale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, ove ne ricorrano i presupposti

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la contestazione della consulenza tecnica o della valutazione delle prove non è ammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo il caso di effettivo travisamento percettivo o anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
  • Il disconoscimento della scrittura privata deve risultare da una rituale e tempestiva contestazione; in mancanza, non è possibile fondare su tale vizio una critica alla successiva verificazione.
  • Dopo che nel medesimo processo una scrittura privata sia stata disconosciuta e verificata, la querela di falso non può essere usata come strumento surrettizio per elidere l'esito della verificazione sulla sottoscrizione; resta ammissibile solo se volta a contestare la verità del contenuto del documento.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente non esaminato, non essendo sufficiente lamentare una diversa lettura delle prove già valutate.
  • Il giuramento decisorio, specie se deferito con l'atto di appello, è soggetto a requisiti formali e di legittimazione rigorosi, tra cui la procura speciale quando non sia sottoscritto personalmente dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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