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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27757/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e un avviso di intimazione, notificati nel 2016 e riferiti a plurime cartelle di pagamento per tributi non versati, deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione o decadenza della pretesa erariale. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, ritenendosi prescritti i crediti fiscali salvo una cartella notificata nel 2011. La CTR aveva rigettato gli appelli confermando la prescrizione quinquennale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per avere la CTR applicato ai crediti erariali delle cartelle esattoriali il termine di prescrizione quinquennale, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla contribuente, ritenendo tempestivo il ricorso in ragione dell’applicabilità della sospensione feriale, sufficientemente specifico e correttamente documentato. Ha quindi accolto il motivo dell’Agenzia, chiarendo che la mancata impugnazione della cartella non comporta la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., ma neppure determina una riduzione automatica al termine quinquennale: occorre distinguere tra il termine di prescrizione sostanziale previsto per il singolo credito e gli effetti della definitività dell’atto. In particolare, per le imposte dirette e l’IVA, in assenza di una previsione espressa, opera la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.; resta invece quinquennale la prescrizione delle sanzioni ex art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 e degli interessi moratori ex art. 2948, n. 4, c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    Per le imposte dirette e l’IVA, in mancanza di una previsione espressa, si applica la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948 c.c.

    Si applica il termine quinquennale agli interessi moratori e alle obbligazioni periodiche solo nei limiti della norma.

  • art. 2953 c.c.

    La conversione della prescrizione breve in decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per la mera definitività della cartella o dell’atto di riscossione.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5

    La scadenza del termine per opporsi alla cartella produce irretrattabilità del credito, ma non conversione della prescrizione.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10

    Richiamata come base della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi nella pronuncia delle Sezioni Unite citata dalla Corte.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010

    Richiamato per l’avviso di addebito INPS quale atto che ha sostituito la cartella per i crediti previdenziali.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni

    Le sanzioni amministrative tributarie si prescrivono in cinque anni.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria della contribuente.

  • art. 369 c.p.c.

    La produzione della sentenza impugnata in forma autentica è idonea a soddisfare il requisito di specificità/documentazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 34413/2019

    Richiamata come precedente in tema di sospensione feriale e intimazione di pagamento.

  • art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999

    Richiamato nella massima delle Sezioni Unite sulla definitività della cartella e sugli effetti dell’omessa opposizione.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella di pagamento o di altro atto di riscossione coattiva rende il credito irretrattabile, ma non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale: l’art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo.
  • Per i crediti erariali relativi a imposte dirette e IVA, in assenza di una specifica previsione di legge, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non il termine quinquennale dell’art. 2948 c.c.
  • La prescrizione quinquennale resta applicabile alle sanzioni tributarie e agli interessi moratori, perché per essi opera una disciplina sostanziale specifica o la regola delle prestazioni periodiche.
  • Nel giudizio tributario avente ad oggetto cartelle di pagamento, la sospensione feriale dei termini processuali è applicabile, diversamente da quanto avviene nelle opposizioni esecutive.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la produzione in forma autentica della sentenza impugnata e la deduzione di questioni di diritto su fatti non contestati sono sufficienti a soddisfare il requisito di specificità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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