Cassazione Civile, Ordinanza n. 33215/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi asseritamente omessi e relative sanzioni, riferiti al periodo gennaio 2012-settembre 2013, fondato su un verbale unico ispettivo che contestava irregolarità nel rapporto di lavoro di un dipendente. In primo grado il Tribunale aveva annullato l'avviso ritenendo che l'INPS non avesse assolto l'onere della prova. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione e ha rigettato l'opposizione del datore di lavoro. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata la pretesa contributiva sulla base del solo verbale ispettivo e delle dichiarazioni ivi riportate, senza adeguata conferma in giudizio dell'ispettore; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non aver valutato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la dichiarazione resa dal ricorrente in sede ispettiva e altre prove documentali e testimoniali che, secondo la parte, avrebbero escluso la fondatezza della pretesa INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando abbia semplicemente valutato in modo non condiviso l'esito istruttorio; analogamente, la doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in critica alla valutazione delle prove. Quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., la Corte ha osservato che il fatto storico era stato comunque esaminato dalla sentenza impugnata, sicché non ricorreva un omesso esame decisivo. È stato quindi confermato, in sostanza, l'esito favorevole all'INPS; nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimato, con ulteriore contributo unificato posto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella gravata; non quando ritiene, sia pure erroneamente, che la parte onerata abbia assolto l'onere, trattandosi in tal caso di valutazione dell'esito della prova.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai limiti di legge, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
La violazione non consiste nella semplice diversa lettura delle prove da parte del ricorrente, ma solo nell'uso di prove legali in modo difforme dal loro valore o nell'avere attribuito piena prova a elementi liberamente valutabili.
Il motivo ex n. 3 non può essere usato per contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque considerato.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai fini della trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, viene dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; se invece ha ritenuto provato un fatto sulla base delle prove raccolte, la censura attiene alla valutazione del merito.
- Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono tradursi in una critica alla preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre, salvo il ricorso a prove non dedotte, prove d'ufficio fuori dai limiti o errato regime delle prove legali.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi probatori o argomentativi.
- I verbali ispettivi degli enti previdenziali fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in presenza del verbalizzante; per le altre circostanze accertate, il verbale è liberamente valutabile dal giudice, che può ritenerlo sufficiente anche in concorso con altri elementi.
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