Cassazione Penale, Ordinanza n. 37083/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania del 10 dicembre 2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 22 aprile 2024 alla pena di otto mesi di arresto ed euro 4.000 di ammenda, con concessione delle attenuanti generiche, per il reato di discarica abusiva di rifiuti, commesso a Cesarò il 24 novembre 2021. La difesa ha dedotto: 1) l’erronea mancata riqualificazione del fatto nella meno grave fattispecie di abbandono di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) l’omessa declaratoria di prescrizione; 4) l’illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tutti e quattro i motivi sono manifestamente infondati e la difesa contrappone valutazioni di merito a una motivazione ritenuta non illogica. Quanto alla qualificazione del fatto, l’estensione dell’area, la quantità e varietà dei rifiuti e la permanenza dell’accumulo escludono una condotta estemporanea e occasionale, integrando la discarica abusiva; rilevava anche la presenza di lastre di amianto. La particolare tenuità è stata esclusa in ragione dell’elevata quantità e della tipologia dei rifiuti. Sulla prescrizione, la permanenza del reato è cessata con la bonifica del 24 novembre 2021 e il termine ultimo per l’improcedibilità maturava il 1° marzo 2027, dunque non era decorso. Quanto alla sospensione condizionale, essendo una seconda concessione del beneficio, questo doveva essere subordinato a uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p. Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso, non ravvisabile nella vicenda in esame, di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabile la contravvenzione di discarica abusiva, reato che è integrato dalla diversa condotta, sussistente nel caso di specie, caratterizzata dall'accumulo, più o meno sistematico ma comunque non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, con definitività dell'abbandono e degrado dello stato dei luoghi.
La discarica abusiva si distingue dall’abbandono di rifiuti occasionale per l’accumulo non occasionale in un’area determinata, l’abbandono definitivo e il degrado dei luoghi; l’abbandono ex comma 2 ricorre solo per condotte estemporanee e occasionali, di modesta entità, su aree non estese e senza attività di gestione o prodromiche.
nella quale, in modo pertinente, sono state sottolineate, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sia l'elevata quantità, sia la tipologia dei rifiuti, costituiti anche da lastre di amianto.
L’elevata quantità e la particolare tipologia dei rifiuti, inclusa la presenza di lastre di amianto, possono escludere la particolare tenuità del fatto.
posto che, trattandosi di seconda concessione del beneficio (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado), quest'ultimo andava necessariamente subordinato a uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.
In caso di seconda concessione della sospensione condizionale della pena, il beneficio deve essere subordinato a uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p.
alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
La declaratoria d’inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, nella misura determinata equitativamente dalla Corte, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L’abbandono di rifiuti di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 presuppone una condotta estemporanea e meramente occasionale, quantitativi modesti, un’area non estesa e l’assenza di attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche; l’accumulo non occasionale in un’area determinata, con definitività dell’abbandono e degrado dei luoghi, integra invece la discarica abusiva.
- L’elevata quantità e la tipologia dei rifiuti, anche in ragione della loro pericolosità, sono elementi valutabili per escludere la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
- La permanenza del reato di gestione abusiva o irregolare di una discarica cessa con il venir meno dell’antigiuridicità, la rimozione dei rifiuti o la bonifica, il sequestro dell’area oppure la pronuncia della sentenza di primo grado.
- Quando la sospensione condizionale della pena è concessa una seconda volta, essa deve essere subordinata a uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p.
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