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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28321/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava un avviso di accertamento sintetico (redditometro) per l'anno 2008 che recuperava a tassazione un maggior reddito di Euro 123.033,47 (a fronte di reddito dichiarato Euro 7.413,00), basato su spese per incrementi patrimoniali, mantenimento di beni mobili registrati e di un immobile e rimborsi di finanziamenti. Le censure principali erano: mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; carenza di motivazione dell'avviso; illegittima applicazione del redditometro avendo i redditi di anni antecedenti giustificato le spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per tributi non armonizzati (come l'IRPEF) e per l'anno 2008, non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; ha ritenuto legittimo l'uso dell'accertamento sintetico secondo l'art. 38 DPR 600/1973 e la disciplina del redditometro, affermando che, una volta accertata la disponibilità fattuale di beni/servizi indicativi di capacità contributiva, grava sul contribuente provare la provenienza non reddituale delle somme. Ha inoltre escluso l'illegittimità per difetto di motivazione alla stregua del giudicato interno e dichiarato inammissibili/diversi i motivi di cassazione che chiedevano riesame di valutazioni di fatto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (Euro 3.500,00 oltre spese prenotate) e ha rilevato l'eventuale applicabilità dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento sintetico basato su spese per incrementi patrimoniali e indici di capacità contributiva (redditometro); la normativa introduce una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità dei beni, spetta al contribuente provare la provenienza non imponibile o esente delle somme.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    come modificato dal d.lgs. 32/2001 e dall'art. 7 della l. richiamata nel testo

    Norma collegata all'obbligo di motivazione degli atti impositivi; nel caso di specie la questione sulla motivazione dell'avviso era già risolta in primo grado (giudicato interno) e quindi non poteva essere riqualificata in sede di gravame/cassazione.

  • art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Prevede l'obbligo di contraddittorio in ipotesi specifiche (accertamenti conseguenziali ad accessi, ispezioni, verifiche presso i locali del contribuente); non è fonte di un obbligo generale di contraddittorio per le verifiche 'a tavolino'.

  • art. 6bis Statuto del contribuente (introdotto dal d.lgs. n. 219/2023)

    introdotto dal d.lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023

    Introduce il 'principio del contraddittorio' nello Statuto del contribuente, ma la Corte rileva che la norma è successiva ai fatti (anno 2008) e non può retroagire per creare un obbligo generale applicabile al caso.

  • D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992

    tabelle utilizzate per il 'redditometro'

    Definiscono gli elenchi di beni e servizi e i parametri tecnici usati per la determinazione presuntiva della capacità contributiva nel redditometro; la disponibilità dei beni indicati dà luogo al valore presuntivo utilizzato dall'Ufficio.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione e Corte di Giustizia UE richiamata

    Cass. Sez. U. n. 24823/2015; CJUE C-582/20 (SC Cridar Cons srl) e cause riunite C-129/13 e C-130/13 (Kamino e Datema)

    La giurisprudenza nazionale ed europea impone l'obbligo di contraddittorio generale principalmente nei casi di diretta applicazione del diritto UE (tributi 'armonizzati'); la mancata interlocuzione preventiva può invalidare l'atto quando ricorrono i presupposti indicati dalla Corte di giustizia e dalla Cassazione (prova di resistenza). Per tributi non armonizzati la Corte nazionale ha escluso un obbligo generale antecedente all'introduzione dell'art.6bis.

  • art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002

    Regola il contributo unificato in sede di legittimità; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento previsto per il ricorrente qualora dovuto.

Massime di principio

  • Per accertamenti sintetici basati sul redditometro, una volta dimostrata dall'Amministrazione la disponibilità fattuale di beni e spese indicativi di capacità contributiva, incombe sul contribuente l'onere di provare la provenienza non reddituale delle somme (es. disinvestimenti, somme già tassate, eredità, ecc.).
  • Prima dell'introduzione dell'art. 6bis nello Statuto del contribuente (d.lgs. 219/2023), non esisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per l'Amministrazione nei tributi non armonizzati; il contraddittorio è obbligatorio quando la normativa specifica lo prevede o quando rileva il diritto UE per tributi armonizzati.
  • Nei giudizi di gravame e di cassazione non è possibile ottenere una riforma delle valutazioni di fatto: la cassazione ha natura di controllo di diritto e non di merito; le contestazioni devono essere formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali chiari e non come richiesta di riesame probatorio.
  • Le doglianze in cassazione devono essere distinte e specifiche: motivi 'coacervati' o contraddittori possono essere dichiarati inammissibili. Occorre indicare con chiarezza le norme e i principi di diritto ritenuti violati.
  • La questione sulla motivazione dell'atto impositivo può essere preclusa se già decisa da una sentenza che ha acquisito efficacia (giudicato interno): per riproporla in appello occorre un appello incidentale condizionato ove necessario.
  • Se la controversia coinvolge norme o principi derivanti dal diritto dell'Unione europea (tributi armonizzati), la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo può comportare l'illegittimità dell'atto; in tal caso la giurisprudenza comunitaria e nazionale è favorevole alla tutela del diritto di difesa del contribuente.

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