Cassazione Penale, Sentenza n. 7284/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la pronuncia della Corte d'Appello di Firenze del 21/12/2020 che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva disposto la non procedibilità per estinzione dei reati per prescrizione (reati edilizi indicati ex art. 44 lett. B d.P.R. 380/2001 e, per Corrado Elio Luigi, anche artt. 336 e 337 c.p.). Denunciano carenza o contraddittorietà della motivazione sull'inammissibilità, violazioni dei diritti di difesa (omessa considerazione di memorie, negazione dei termini), mancata notifica di diffide comunali, prova della loro innocenza mediante documenti e pronunce amministrative e cautelari (sent. Cass. n. 27945/2009, ordinanza Tribunale del riesame 27/11/2009, sent. TAR Toscana n. 1540/2014) e la necessità di revoca dell'ordine di demolizione comunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente applicato la giurisprudenza secondo cui, quando il reato si è estinto per prescrizione, il giudice può pronunciare l'assoluzione ex art. 129 c.p.p. solo se dalle carte emerge in modo "ictu oculi" l'assenza del fatto, la non imputabilità dell'imputato o la non rilevanza penale, cioè quando non sono necessari accertamenti ulteriori. I ricorrenti non avevano rinunciato alla prescrizione né prodotto elementi certi e incontestabili tali da giustificare l'assoluzione senza approfondimenti. La Cassazione ha inoltre ritenuto infondati i rilievi relativi alla mancata notifica della diffida (attestata in dibattimento) e ha precisato che l'ordine di demolizione amministrativo è autonomo rispetto al processo penale; non essendo stata disposta la demolizione in sede penale, non spettava al giudice penale revocarlo. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 44 lett. B
I reati contestati sono qualificati come violazioni edilizie ai sensi di tale norma; vengono citati per identificare la natura degli illeciti che si sono estinti per prescrizione
Articolo penalmente contestato a uno dei ricorrenti (citato come reato a cui si applica la prescrizione); la Corte non ha ravvisato profili che giustificassero l'assoluzione immediata
Altro articolo penalmente contestato (tipo di reato contestato a uno dei ricorrenti); valutato e ritenuto non idoneo a porre la decisione fuori dall'ambito della prescrizione senza ulteriori accertamenti
codice di procedura penale, art. 129
"Il giudice dichiara estinto il reato..." (testo non riprodotto integrale nel dispositivo)
Norma fondamentale nel caso: stabilisce i presupposti per la pronuncia di assoluzione quando il reato si è estinto; interpretata dalla Corte come richiedente che l'esclusione del fatto o della responsabilità emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile (criterio "ictu oculi")
disposizioni attuative c.p.p., art. 173 comma 1
Richiamata rispetto ai limiti di motivazione e deduzione dei motivi in cassazione: il ricorso si limita alle censure strettamente necessarie per la decisione
codice di procedura penale, art. 108
Citato dai ricorrenti come presunta violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a difetti procedurali che avrebbero compromesso il diritto di difesa
Citato dai ricorrenti nel motivo (probabilmente in relazione a violazioni procedurali o reati riguardanti omissioni), ma la Corte non ha accolto le deduzioni
artt. 31 e 44 d.P.R. 309/2001 (citati dai ricorrenti)
Richiamati dai ricorrenti nella prospettazione normativa; la Corte non condivide però la conseguenza invocata (revoca automatica o assoluzione) dato che non sussisteva prova incontestabile dell'innocenza
art. 45 d.P.R. 308/2001 (citato dai ricorrenti)
Citato nella contestazione relativa a presunte autonome conseguenze amministrative; la Corte precisa che l'azione amministrativa (demolizione) è autonoma rispetto al processo penale
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 35490/2009 e altre richiamate)
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - Tettamanti (richiamata nel testo)
Principio interpretativo richiamato: l'assoluzione per estinzione del reato ex art. 129 c.p.p. è possibile solo quando le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (criterio "ictu oculi"), incompatibile con la necessità di ulteriori accertamenti
Massime di principio
- Se un reato si è estinto per prescrizione, il giudice penale può comunque assolvere l'imputato ex art. 129 c.p.p. solo se dalle carte emerge in modo "ictu oculi" l'assenza del fatto o la non imputabilità: in mancanza di prove assolutamente incontrovertibili l'accertamento di merito rimane necessario e l'estinzione conduce alla non procedibilità o alla dichiarazione di estinzione.
- Chi impugna (in appello o in cassazione) deve esporre motivi specifici e ben argomentati: l'appello è inammissibile per difetto di specificità se non sono esplicitati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata.
- Le contestazioni procedurali relative a presunte omissioni del giudice (memorie non valutate, termini negati) devono essere provate nel modo dovuto e inserite nel contraddittorio; la mera allegazione non basta se il giudice di merito ha documentato le attività istruttorie svolte.
- La regolarità della notifica di atti amministrativi (es. diffide) rileva in dibattimento: se il verbale o la documentazione processuale attestano la consegna, la contestazione tardiva della firma non invalida automaticamente la comunicazione.
- Le misure o ordini amministrativi (es. ordine di demolizione) sono autonomi rispetto al processo penale: l'annullamento o la revoca amministrativa non segue automaticamente dall'estinzione del reato, salvo che la revoca sia espressamente disposta in sede penale e nei limiti di quanto richiesto dall'ordinamento.
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