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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28796/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non specifici e non consentiti, privi del necessario confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti, con pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.600 di multa, oltre alle spese processuali. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ma in concreto censurando la valutazione della condotta e sostenendo che la pena applicata fosse eccessiva e illogica. La Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata ed era formulato in modo generico e assertivo; anche la censura sul trattamento sanzionatorio non si confrontava con i criteri di cui all'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    indicato come norma incriminatrice del fatto per il quale è stata confermata la condanna; dalla decisione non emergono ulteriori precisazioni sul contenuto della fattispecie.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono contenere specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 133 c.p.

    richiamato con riferimento ai criteri di commisurazione della pena; la censura era inammissibile perché non si confrontava con la motivazione del giudice di merito sul punto.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata; deduzioni generiche, assertive o meramente ripetitive non soddisfano il requisito di specificità.
  • La mancanza di confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata determina l'inammissibilità del motivo, poiché viene meno la funzione essenziale dell'impugnazione.
  • Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e con i criteri legali di commisurazione della pena; la mera affermazione di eccessività o illogicità non è sufficiente.
  • All'inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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