Cassazione Penale, Ordinanza n. 40037/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato quindi confermato l'esito assolutorio maturato in appello per particolare tenuità del fatto, ma la decisione di legittimità ha chiuso il giudizio con declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna di primo grado per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, poi riformata in appello con assoluzione dell'imputato per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Sosteneva, in sostanza, che non fosse dimostrato il dolo richiesto dalla fattispecie. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo corretto sulla configurabilità del dolo generico, desumendo dalla dichiarazioni rese dall'imputato e dal fratello che egli era consapevole di non avere ricevuto alcun mandato dalla proprietaria del bene.
Norme richiamate
La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico richiede il dolo generico; la consapevolezza della non corrispondenza al vero dell'attestazione è sufficiente a integrare l'elemento soggettivo.
La norma è richiamata come riferimento sanzionatorio o di collegamento alla falsità dichiarativa resa dal privato in atti destinati alla fede pubblica.
È il parametro della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell'inesattezza o non veridicità dell'attestazione resa.
- Il vizio di motivazione è insussistente quando la decisione di merito valorizza in modo logico e coerente elementi dichiarativi che dimostrano la conoscenza, da parte dell'agente, dell'assenza del presupposto fattuale della dichiarazione.
- In cassazione è manifestamente infondato il motivo che contrapponga alla motivazione della sentenza impugnata una ricostruzione incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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