Cassazione Penale, Ordinanza n. 40002/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello resa ex art. 599-bis c.p.p., con la quale, in forza dell'accordo intervenuto tra le parti, la pena è stata rideterminata in anni due e mesi cinque di reclusione e euro 15.600,00 di multa per reati in materia tributaria, fallimentare e per sottrazione al pagamento delle accise. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello non avesse disposto l'assoluzione dell'imputato. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo non consentito nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché, una volta rinunciati i motivi di appello nell'accordo sulla pena, il giudice di secondo grado non è tenuto a scrutinare il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né eventuali nullità assolute o inutilizzabilità delle prove non devolute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel procedimento di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso che censuri il mancato proscioglimento o la motivazione della decisione sul punto introduce questioni precluse dalla rinuncia ai motivi di appello e quindi non consentite dalla legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
nel patteggiamento in appello la Corte di appello decide in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento concordato dei motivi di appello, con rinuncia agli altri; se l'accordo incide sulla pena, le parti indicano anche la pena concordata
richiamato come forma procedurale per la richiesta delle parti di concordare sull'accoglimento dei motivi di appello
il giudice di appello, nel contesto dell'art. 599-bis c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per le cause ivi previste quando i relativi motivi siano stati rinunciati
l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
ha reintrodotto il patteggiamento in appello disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
richiamata per verificare la sussistenza della colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'ulteriore condanna pecuniaria
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito mediante accordo ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello delimita il devolutum e preclude al giudice di secondo grado l'esame di questioni non più devolute.
- L'imputato che aderisce al concordato in appello non può poi dolersi in cassazione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o della mancata rilevazione di nullità assolute e inutilizzabilità, se tali profili erano coperti dalla rinuncia ai motivi.
- Nel ricorso avverso una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili motivi che mirino a rimettere in discussione l'accordo sulla pena o a introdurre questioni processuali ormai precluse.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.
- Il giudice di legittimità, quando il ricorso è manifestamente precluso dal perimetro dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., può dichiararne l'inammissibilità senza formalità di procedura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 39991/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40001/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40003/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40004/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40007/2025 del 12/12/2025
- ordinanza_penale · 12 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40008/2025 del 12/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →