Cassazione Penale, Ordinanza n. 40004/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva riportato in primo grado una condanna, poi confermata in appello, per due reati tributari: una dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e un'omessa dichiarazione, commessi in date diverse. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo al superamento della soglia di punibilità, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria successiva ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sostenendo che non vi fossero cause di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto tardivamente. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pronunciata in camera di consiglio non partecipata e comunicata via PEC al difensore nello stesso giorno; il ricorso per cassazione era stato depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla pronuncia, applicabile ex art. 544, comma 2, lett. b), c.p.p. In tale situazione la parte non poteva beneficiare dell'aumento di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., poiché non si trattava di "giudicato in assenza" nel senso richiesto dalla norma. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
norma incriminatrice per il reato tributario oggetto della conferma di condanna in appello.
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
norma incriminatrice per l'omessa dichiarazione oggetto della conferma di condanna in appello.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
invocato come vizio di motivazione per censurare l'affermazione di responsabilità e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 544, comma 2, lett. b), c.p.p.
indicato come base del termine di trenta giorni per proporre impugnazione nei casi di sentenza resa senza indicazione del termine per il deposito della motivazione.
norma sui termini di impugnazione; la Corte ha ritenuto tardivo il ricorso perché non rispettosa di tale disposizione.
ritenuto non applicabile perché il giudizio d'appello era camerale non partecipato e non vi era stata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la violazione dei termini di cui all'art. 585 c.p.p. è stata ritenuta causa di inammissibilità dell'impugnazione.
richiamato per escludere che l'imputato potesse considerarsi giudicato in assenza in mancanza di tempestiva istanza di partecipazione al giudizio camerale non partecipato.
applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione proposta oltre il termine previsto dalla legge è inammissibile anche se i motivi dedotti attengono al merito della motivazione o al trattamento sanzionatorio.
- Quando l'appello è definito con procedimento camerale non partecipato e non risulta una tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p., l'imputato non è equiparabile al "giudicato in assenza" ai fini dell'aumento di quindici giorni del termine per il ricorso per cassazione.
- L'aumento del termine previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. non opera automaticamente per il solo fatto che la decisione di appello sia stata assunta senza la presenza delle parti.
- La tardività dell'impugnazione integra causa autonoma di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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