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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39991/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

L'istanza riguardava la correzione di un asserito errore materiale nella sentenza della Corte di cassazione del 20/05/2021, poiché nel dispositivo non era stata indicata la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile Unipolsai Assicurazioni s.p.a. La Corte ha però rilevato che la parte civile non aveva chiesto la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità ed era assente all'udienza pubblica in Cassazione; inoltre ha osservato che la conferma delle statuizioni civili della sentenza di appello doveva considerarsi implicita nella precedente pronuncia di legittimità, che aveva ritenuto non manifestamente infondati solo i motivi sul trattamento sanzionatorio e sull'elemento soggettivo del reato, con conseguente annullamento senza rinvio per prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di correzione dell'errore materiale, perché mancava un'istanza di liquidazione delle spese da parte della parte civile nel giudizio di cassazione. È stata quindi esclusa la possibilità di inserire nel dispositivo la condanna alle spese in favore della parte civile. La sentenza richiama anche che, in ogni caso, la precedente pronuncia di legittimità aveva determinato l'annullamento senza rinvio per prescrizione, con implicita conferma delle statuizioni civili della sentenza di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.p.

    Richiamato implicitamente in relazione alla correzione dell'errore materiale; la Corte esclude che vi fosse un errore correggibile nel dispositivo quanto alle spese di parte civile, in assenza della relativa istanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la liquidazione delle spese in favore della parte civile presuppone una specifica istanza della parte interessata; in mancanza, non può disporsi alcuna statuizione di condanna alle spese.
  • L'assenza della parte civile all'udienza di cassazione e la mancata richiesta di liquidazione delle spese escludono la possibilità di correggere il dispositivo introducendo ex post una condanna alle spese.
  • Quando la Corte di cassazione annulla senza rinvio per prescrizione e ritiene non manifestamente infondati solo i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e all'elemento soggettivo, le statuizioni civili della sentenza di appello possono ritenersi implicitamente confermate nei limiti compatibili con la decisione.
  • L'istanza di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per ottenere una modifica sostanziale del contenuto decisorio, specie in assenza del presupposto processuale richiesto per la liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

Testo integrale

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