Cassazione Penale, Ordinanza n. 40003/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la detenzione, presso un esercizio commerciale, di oltre 50 supporti recanti opere d'autore abusivamente duplicate e privi del marchio SIAE, oltre che per ricettazione. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: vizio di motivazione quanto alla prova dell'abusiva duplicazione dei supporti; vizio di motivazione sull'elemento soggettivo; omessa esclusione della recidiva; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; richiesta di declaratoria di prescrizione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e meramente fattuale, perché tendeva a proporre una diversa lettura del compendio probatorio senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito, che aveva valorizzato il rinvenimento dei supporti duplicati e privi di marchio SIAE nell'esercizio commerciale, la mancata giustificazione della detenzione e l'assenza di strumenti per una pretesa duplicazione domestica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla recidiva perché la questione non era stata devoluta con l'appello, quindi era nuova; quanto al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata aveva dato conto dell'assenza di elementi positivi e della presenza di precedenti penali, senza che il ricorso offrisse argomenti idonei a scalfire tale valutazione. È stata infine esclusa la prescrizione, poiché, tenuto conto della recidiva, il reato non risultava ancora estinto alla data indicata dalla Corte. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 171-ter l. n. 633 del 1941
Norma incriminatrice richiamata per la detenzione a fini di vendita di supporti contenenti opere d'autore abusivamente duplicate e privi del marchio SIAE.
Norma richiamata nel capo di imputazione per il delitto di ricettazione.
Richiamato in relazione alla recidiva specifica e reiterata, considerata ai fini del giudizio sulla prescrizione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a proporre una lettura alternativa, generica e fattuale delle prove, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione dell'abusiva duplicazione di supporti fonografici o audiovisivi può essere desunta dal rinvenimento dei supporti privi di marchio SIAE nell'esercizio commerciale e dalla mancanza di una credibile giustificazione della loro detenzione, specie se non risultano disponibili strumenti idonei a una duplicazione domestica.
- La deduzione della recidiva non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello; la questione è quindi nuova e inammissibile.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato sulla mancanza di elementi positivi e sui precedenti penali dell'imputato, salvo che il ricorso offra specifiche ragioni di manifesta illogicità o travisamento.
- Ai fini della prescrizione, la recidiva rileva secondo le regole di legge sulla durata del termine, sicché il giudice può escludere l'estinzione del reato se il termine non risulta ancora decorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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