Cassazione Penale, Ordinanza n. 40001/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per la messa in vendita su una bancarella di oltre 50 opere cinematografiche oggetto di illecita duplicazione, con diversa qualificazione giuridica rispetto all'originaria imputazione. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, l'imputato ha dedotto: (1) vizio di motivazione per insufficiente giustificazione dell'affermazione di responsabilità penale; (2) vizio di motivazione e illegittimità della mancata applicazione del minimo della pena. La Corte rileva che le censure sulla responsabilità sono formulate in modo generico, a fronte di un doppio conforme e di una motivazione ritenuta congrua e non illogica; inoltre, la doglianza sul trattamento sanzionatorio era nuova, non essendo stata devoluta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla responsabilità, perché la condanna era fondata su risultanze processuali che avevano accertato la vendita su bancarella di oltre 50 opere cinematografiche illecitamente duplicate e perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua e non manifestamente illogica. Ha inoltre dichiarato inammissibile, perché nuovo, il motivo relativo alla pena, non essendo stato proposto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 171-ter, comma 1, lett. c), l. n. 633 del 1941
Norma ritenuta base della condanna per la vendita di opere cinematografiche oggetto di illecita duplicazione; la fattispecie è stata diversamente qualificata rispetto all'originaria imputazione.
Ulteriore reato contestato e confermato in sentenza di merito, in concorso con la violazione della legge sul diritto d'autore.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata per verificare l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesti l'affermazione di responsabilità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono manifestamente infondate.
- Quando vi sia doppia conforme sulle medesime conclusioni di colpevolezza, la doglianza sulla tenuta della motivazione deve evidenziare reali profili di illogicità o carenza, non essendo sufficiente una riproposizione del dissenso difensivo.
- È inammissibile in cassazione il motivo che investa un punto non devoluto in appello, perché si tratta di censura nuova.
- La mancata deduzione in appello di censure sul trattamento sanzionatorio preclude la loro proposta per la prima volta in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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