Cassazione Penale, Ordinanza n. 40007/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Patti, con conferma in appello, per la detenzione a fini di vendita di oltre 50 supporti contenenti opere d'autore abusivamente duplicati e privi del contrassegno SIAE, accertata il 14/11/2022 presso la Fiera di Sant'Agata di Militello. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in ordine alla prova dell'abusiva duplicazione, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p. e alla esclusione del principio di specialità ex art. 15 c.p.; ha inoltre sostenuto l'inoffensività del fatto per asserita desuetudine del reato nell'era delle moderne tecnologie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito e comunque manifestamente infondati quanto alla prova della detenzione di supporti abusivamente duplicati a fini di vendita. Ha valorizzato il dato fattuale accertato in merito all'esposizione su bancarella di numerosi CD, di cui 69 abusivamente duplicati, con copertine simili agli originali e in parte privi di contrassegno SIAE, nonché la modalità artatamente realizzata di presentazione e offerta del prodotto. Ha inoltre escluso la ricorrenza dei presupposti per la scriminante dell'art. 54 c.p. per genericità della deduzione e ha richiamato l'orientamento secondo cui tra ricettazione e art. 171-ter l. n. 633/1941 può sussistere concorso quando l'agente, oltre ad acquistare supporti contraffatti, li detenga a fine di commercializzazione. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 171-ter l. 22 aprile 1941, n. 633
Punisce la detenzione per la vendita di supporti contenenti opere dell'ingegno abusivamente duplicati; nella fattispecie la Corte ritiene configurabile il reato in presenza di CD duplicati e offerti in vendita.
La Corte richiama la ricettazione in concorso con l'art. 171-ter quando l'agente acquisti e detenga a fini di commercializzazione supporti contraffatti.
La causa di giustificazione è esclusa perché dedotta in modo generico e senza i presupposti necessari.
Il principio di specialità è escluso; la Corte richiama l'orientamento secondo cui tra ricettazione e art. 171-ter può sussistere concorso di reati.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio della assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La prova della detenzione per la vendita di supporti abusivamente duplicati può essere desunta dalle concrete modalità dell'offerta commerciale, dalla presentazione del prodotto e da indici oggettivi quali la somiglianza delle copertine agli originali e l'assenza del contrassegno SIAE su alcuni supporti.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova rivalutazione del compendio fattuale accertato in merito alla duplicazione abusiva dei supporti e alla destinazione alla vendita.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede allegazioni specifiche e la dimostrazione dei relativi presupposti; una deduzione generica è insufficiente a fondare il vizio di motivazione.
- Tra il reato di ricettazione e quello di detenzione per la vendita di supporti abusivamente duplicati può configurarsi concorso, non operando automaticamente il principio di specialità quando l'agente detenga i beni contraffatti per commercializzarli.
- L'asserita desuetudine sociale o tecnologica della fattispecie non esclude di per sé l'offensività del reato tipico, ove la condotta concretamente accertata realizzi l'interesse protetto dalla norma.
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