Cassazione Civile, Sentenza n. 12674/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava alle convenute (l'intermediario bancario e la SGR) di avere consigliato l'acquisto e/o omesso di consigliare la vendita delle obbligazioni emesse da Lehman Brothers nel 2007-2008, lamentando grave inadempimento colposo e doloso degli obblighi di informazione, gestione e consulenza patrimoniale; chiedeva il risarcimento dei danni per tale comportamento omissivo e commissivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello secondo la quale, anche nell'ipotesi di inadempimento informativo dell'intermediario e della SGR (per cui la legge prevede una presunzione del nesso causale), nel caso concreto era emersa una prova contraria idonea a interrompere il nesso causale: la condotta della ricorrente dopo il fallimento della Lehman (lunga inerzia e richiesta di dismissione solo sette mesi dopo il default) rendeva verosimile che ella non avrebbe comunque venduto i titoli anche se previamente avvertita del maggiore rischio. Pertanto il nesso di causalità non è stato ritenuto dimostrato e la domanda di risarcimento è stata respinta. Il ricorso incidentale di Amundi è stato assorbito. Condanna della ricorrente alle spese di lite.
Norme richiamate
d.lgs. n. 58/1998 (TUF) art. 21 comma 1
Imposta obblighi informativi agli intermediari; la Corte ricorda che il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'intermediario comporta, di regola, una presunzione del nesso causale, salvo prova contraria.
d.lgs. n. 58/1998 (TUF) art. 23 comma 6
Rilevante nella disciplina degli obblighi informativi/di consulenza; richiamata nel quadro delle responsabilità dell'intermediario.
Regolamento Consob n. 11522/1998 art. 26
Norma regolamentare rilevante in tema di adeguatezza e obblighi informativi degli intermediari; evocata per il quadro dell'obbligo di vigilanza/consulenza.
Regolamento Consob n. 11522/1998 art. 28
Prevede specifici doveri informativi e di comportamento degli intermediari nell'attività di investimento; usata per inquadrare l'eventuale inadempimento.
Norma sulla responsabilità per inadempimento; richiamata per fondare la pretesa di risarcimento per l'inadempimento dell'intermediario.
Codice Civile art. 1176 comma 2
Richiamato in relazione al grado di diligenza richiesto nella gestione patrimoniale (criteri di diligenza del professionista).
Codice Civile artt. 1375 e 1218
Riferimenti generali al contenuto obbligatorio dei contratti e alla responsabilità da inadempimento citati nella lite.
Codice di Procedura Civile art. 360 comma 1 n. 5
Norma che limita il sindacato in cassazione delle valutazioni di fatto salvo vizi specifici di motivazione; richiamata per respingere le censure sulla valutazione fattuale della Corte d'Appello.
Codice di Procedura Civile art. 276
Invoke in combinato con l'art. 111 Cost. rispetto al principio della 'ragione più liquida' e alla priorità logica nell'esame delle questioni; la Corte ha comunque ritenuto corretta la sequenza decisionale applicata.
Costituzione art. 111
Richiamato in relazione al diritto all'ordinamento giurisdizionale e al principio del giusto processo; evocato nella discussione sul principio della ragione più liquida.
Massime di principio
- La violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario fa sorgere una presunzione di nesso causale a favore dell'investitore, ma tale presunzione è superabile: l'intermediario può provare l'assenza del nesso causale con fatti idonei a dimostrare che l'investitore comunque non avrebbe agito diversamente.
- Il comportamento concreto dell'investitore (ad es. la tempestività o l'inerzia nel dismettere titoli anche dopo eventi negativi) può costituire prova positiva, logica e sufficiente, per ritenere interrotto il nesso di causalità tra l'inadempimento informativo e il danno.
- In sede di legittimità le valutazioni di fatto della Corte d'Appello sono sindacabili solo nei limiti ristretti previsti dall'art. 360 c.p.c. n.5: non è sufficiente denunciare una diversa valutazione probatoria, occorre censurare vizi di motivazione formali o inconciliabili.
- Nella valutazione della responsabilità degli intermediari la sequenza logica (accertamento dell'inadempimento e poi del nesso causale) è importante, ma il giudice di merito può decidere di non procedere su punti ulteriori se individua elementi che, comunque, escludono il nesso causale; tale scelta è garanzia di valutazione globale e non necessariamente vizio di diritto.
- Per gli investitori che lamentano danni da prodotti sottostanti a eventi sistemici o imprevedibili (es. default emittente), sarà determinante provare non solo l'inadempimento informativo, ma anche che, se adeguatamente informati, avrebbero effettivamente posto in atto comportamenti idonei a evitare o ridurre il danno.
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