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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12674/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava alle convenute (l'intermediario bancario e la SGR) di avere consigliato l'acquisto e/o omesso di consigliare la vendita delle obbligazioni emesse da Lehman Brothers nel 2007-2008, lamentando grave inadempimento colposo e doloso degli obblighi di informazione, gestione e consulenza patrimoniale; chiedeva il risarcimento dei danni per tale comportamento omissivo e commissivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte d'Appello secondo la quale, anche nell'ipotesi di inadempimento informativo dell'intermediario e della SGR (per cui la legge prevede una presunzione del nesso causale), nel caso concreto era emersa una prova contraria idonea a interrompere il nesso causale: la condotta della ricorrente dopo il fallimento della Lehman (lunga inerzia e richiesta di dismissione solo sette mesi dopo il default) rendeva verosimile che ella non avrebbe comunque venduto i titoli anche se previamente avvertita del maggiore rischio. Pertanto il nesso di causalità non è stato ritenuto dimostrato e la domanda di risarcimento è stata respinta. Il ricorso incidentale di Amundi è stato assorbito. Condanna della ricorrente alle spese di lite.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF) art. 21 comma 1

    Imposta obblighi informativi agli intermediari; la Corte ricorda che il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'intermediario comporta, di regola, una presunzione del nesso causale, salvo prova contraria.

  • d.lgs. n. 58/1998 (TUF) art. 23 comma 6

    Rilevante nella disciplina degli obblighi informativi/di consulenza; richiamata nel quadro delle responsabilità dell'intermediario.

  • Regolamento Consob n. 11522/1998 art. 26

    Norma regolamentare rilevante in tema di adeguatezza e obblighi informativi degli intermediari; evocata per il quadro dell'obbligo di vigilanza/consulenza.

  • Regolamento Consob n. 11522/1998 art. 28

    Prevede specifici doveri informativi e di comportamento degli intermediari nell'attività di investimento; usata per inquadrare l'eventuale inadempimento.

  • Codice Civile art. 1218

    Norma sulla responsabilità per inadempimento; richiamata per fondare la pretesa di risarcimento per l'inadempimento dell'intermediario.

  • Codice Civile art. 1176 comma 2

    Richiamato in relazione al grado di diligenza richiesto nella gestione patrimoniale (criteri di diligenza del professionista).

  • Codice Civile artt. 1375 e 1218

    Riferimenti generali al contenuto obbligatorio dei contratti e alla responsabilità da inadempimento citati nella lite.

  • Codice di Procedura Civile art. 360 comma 1 n. 5

    Norma che limita il sindacato in cassazione delle valutazioni di fatto salvo vizi specifici di motivazione; richiamata per respingere le censure sulla valutazione fattuale della Corte d'Appello.

  • Codice di Procedura Civile art. 276

    Invoke in combinato con l'art. 111 Cost. rispetto al principio della 'ragione più liquida' e alla priorità logica nell'esame delle questioni; la Corte ha comunque ritenuto corretta la sequenza decisionale applicata.

  • Costituzione art. 111

    Richiamato in relazione al diritto all'ordinamento giurisdizionale e al principio del giusto processo; evocato nella discussione sul principio della ragione più liquida.

Massime di principio

  • La violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario fa sorgere una presunzione di nesso causale a favore dell'investitore, ma tale presunzione è superabile: l'intermediario può provare l'assenza del nesso causale con fatti idonei a dimostrare che l'investitore comunque non avrebbe agito diversamente.
  • Il comportamento concreto dell'investitore (ad es. la tempestività o l'inerzia nel dismettere titoli anche dopo eventi negativi) può costituire prova positiva, logica e sufficiente, per ritenere interrotto il nesso di causalità tra l'inadempimento informativo e il danno.
  • In sede di legittimità le valutazioni di fatto della Corte d'Appello sono sindacabili solo nei limiti ristretti previsti dall'art. 360 c.p.c. n.5: non è sufficiente denunciare una diversa valutazione probatoria, occorre censurare vizi di motivazione formali o inconciliabili.
  • Nella valutazione della responsabilità degli intermediari la sequenza logica (accertamento dell'inadempimento e poi del nesso causale) è importante, ma il giudice di merito può decidere di non procedere su punti ulteriori se individua elementi che, comunque, escludono il nesso causale; tale scelta è garanzia di valutazione globale e non necessariamente vizio di diritto.
  • Per gli investitori che lamentano danni da prodotti sottostanti a eventi sistemici o imprevedibili (es. default emittente), sarà determinante provare non solo l'inadempimento informativo, ma anche che, se adeguatamente informati, avrebbero effettivamente posto in atto comportamenti idonei a evitare o ridurre il danno.

Testo integrale

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