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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12553/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto valida la partecipazione del Nugnes alla procedura di mediazione tramite il suo difensore privo di procura speciale. Gingioveanu aveva eccepito la nullità del procedimento di mediazione e l'improcedibilità della domanda principale per mancata comparizione personale della controparte (o, in subordine, per mancanza di delega formale), sostenendo di aver sollevato l'eccezione tempestivamente nell'udienza immediatamente successiva al tentativo di conciliazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione della mancata rilevazione d'ufficio della procedibilità per mancata partecipazione personale era stata trasformata in cosa giudicata interna nei precedenti gradi perché la ricorrente non aveva censurato adeguatamente tale punto; inoltre la presunta contraddizione sui fatti processuali (quando l'eccezione sarebbe stata sollevata) è questione deducibile esclusivamente mediante revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. Di conseguenza la Corte non ha esaminato il merito della nullità della mediazione. Nulla per le spese; viene disposta l'eventuale maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Richiamato come vizio dedotto nel ricorso per cassazione (violazione di norme processuali). La Corte ne valuta l'ammissibilità rispetto ai limiti di censura consentiti.

  • d.lgs. n. 28/2010, art. 5

    Disciplina le materie soggette alla mediazione obbligatoria e la condizione di procedibilità; qui invocato per sostenere che la mancata partecipazione personale può incidere sulla procedibilità della domanda.

  • d.lgs. n. 28/2010, art. 8

    Stabilisce che le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato; la Corte territoriale lo interpretava come obbligo di assistenza legale ma non di comparizione personale, mentre orientamenti di legittimità richiedono la comparizione personale salvo delega con procura speciale.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per spiegare la formazione della cosa giudicata interna: l'assenza di censura della decisione sulla rilevabilità d'ufficio ha fatto sì che quella questione sia diventata inoppugnabile in Cassazione.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    Indica che i fatti contrari a quelli affermati in sentenza vanno dedotti con la revocazione ordinaria; la Corte ha ritenuto che la contestazione sulla tempestività della deduzione dell'eccezione fosse un fatto del genere e dunque non proponibile in cassazione.

  • art. 702-ter comma 5 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del procedimento sommario di cognizione e dei verbali di udienza in cui la ricorrente sostiene di aver sollevato l'eccezione; non modificava la regola sulla deducibilità dei fatti contraddetti dalla sentenza.

  • d.l. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013 (modifica art. 5 d.lgs. 28/2010)

    Normativa intervenuta sulla materia della mediazione obbligatoria; citata per il quadro normativo della procedura di mediazione come condizione di procedibilità.

  • DPR n. 115/2002, art. 13

    Norma sul contributo unificato: la sentenza richiama la disposizione per la possibile maggiorazione dell'importo da versare dalla ricorrente in caso di inammissibilità.

  • Cass. Sez. III, 27/03/2019 n. 8473 (giurisprudenza citata)

    Orientamento di legittimità secondo cui, nella mediazione obbligatoria, è richiesta la comparizione personale delle parti assistite dall'avvocato, salvo che siano sostituite da un rappresentante sostanziale munito di procura speciale (possibile anche il difensore se dotato di procura). La Corte di merito aveva fatto riferimento a questo orientamento.

Massime di principio

  • La mediazione obbligatoria: la giurisprudenza di legittimità tende a richiedere la comparizione personale della parte assistita da avvocato, salvo delega formale con procura speciale; un difensore privo di procura può non bastare a sostituire la presenza della parte.
  • La questione della procedibilità per mancato esperimento della mediazione è rilevabile d'ufficio dal giudice; tuttavia, se nei gradi precedenti la questione è stata trattata in modo diverso e non è stata censurata, si forma una cosa giudicata interna che impedisce di riproporla in cassazione.
  • Le contestazioni relative a fatti processuali (es. quando è stata sollevata una eccezione) che risultino in contraddizione rispetto a quanto affermato dalla sentenza vanno dedotte con l'azione revocatoria ex art. 395 n.4 c.p.c. e non con il ricorso per cassazione.
  • Prassi prudenziale per le parti: assicurare che il difensore porti procura scritta e specifica se deve sostituire la parte in mediazione; documentare sempre la partecipazione o l'assenza e sollevare immediatamente, in udienza e per iscritto, eventuali eccezioni procedurali.
  • Se il giudice di merito omette di rilevare d'ufficio una questione di procedibilità, il rimedio corretto è impugnare quella omissione nei gradi successivi di merito o, se si forma pervicacemente un fatto impeditivo, valutare gli strumenti di impugnazione straordinaria (es. revocazione) prima di ricorrere in cassazione.
  • In Cassazione la censura deve restare nei limiti delle questioni giuridiche e non può introdurre fatti contrastanti rispetto al giudicato senza aver usato gli strumenti procedurali appropriati.

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