Cassazione Civile, Sentenza n. 12605/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza di appello (Corte d'appello di Genova n.7/2015) con cui era stata, in gran parte, respinta l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato D'Ottavio al pagamento di euro 5.780,13 per onorari professionali. Il ricorrente deduceva, tra gli altri, (i) vizio di valutazione e applicazione delle regole sulla continenza e competenza territoriale (art. 39 c.p.c.), perché erano pendenti due cause con petitum riconducibile e il Tribunale di Massa avrebbe dovuto dichiararsi incompetente in favore del Tribunale di Vibo Valentia; (ii) errata declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi d'appello per genericità, in violazione dell'art. 342 c.p.c., dovendo invece essere esaminati nel merito le contestazioni sulla provenienza dell'incarico professionale, l'efficacia della transazione e la posizione di Vardè; altre censure riguardavano valutazione della prova, determinazione del valore della causa e liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (continuità/competenza) ma ha rilevato che la Corte d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendolo invece specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Per effetto di ciò la Cassazione ha accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri motivi consequenziali, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova per il riesame delle specifiche censure e per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre integrato la motivazione richiamando che, quando due cause pendono in gradi diversi, l'esigenza di evitare giudicati contrastanti si assicura ricorrendo alla sospensione (art. 295 c.p.c.), e che nel caso concreto la sospensione disposta dal Tribunale di Vibo Valentia non era stata impugnata.
Norme richiamate
L'istituto della continenza (art.39, comma 2) non si applica quando una causa pende in appello e l'altra in primo grado; in tale ipotesi occorre evitare giudicati contrastanti mediante la sospensione ai sensi dell'art.295 c.p.c.
Strumento idoneo a garantire il coordinamento tra processi pendenti in gradi diversi e a prevenire giudicati contrastanti; la sospensione disposta dal primo giudice, se non impugnata, rende superflua la sospensione da parte del giudice d'appello.
Richiede che i motivi di impugnazione siano specifici: la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'atto di appello del ricorrente rispettasse i requisiti di specificità e che la Corte d'appello abbia errato dichiarandone la totale genericità.
Quadro normativo dei motivi di cassazione invocati: vizio di motivazione e violazione di norme di diritto (n.2) e vizio per omessa o insufficiente motivazione (n.4); la Corte ha valutato e accolto il vizio connesso all'errata declaratoria di inammissibilità.
Principi relativi alla valutazione della prova; richiamati nei motivi assorbiti che contestavano la valutazione probatoria del Tribunale
Regola della ripartizione dell'onere della prova; oggetto di censura da parte del ricorrente, la cui contestazione è stata ritenuta meritevole di riesame dopo la cassazione
Norma richiamata tra le contestazioni iniziali in connessione con l'interpretazione delle obbligazioni, ma senza incidenza decisiva nella decisione di cassazione
artt. 166, 167, 171, 269 e 271 c.p.c.
Norme sul procedimento e sulle dichiarazioni e memorie: richiamate nei motivi collegati alla critiche sulla valutazione delle difese di terzi (es. Vardè) e sulla ammissibilità delle allegazioni
Principio del contraddittorio e del contenuto dei provvedimenti: citato tra le norme correlate alle censure procedurali
Richiamato rispetto alla determinazione del valore della causa (motivo poi assorbito)
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo evocato tra le censure procedurali ma non decisivo nella statuizione di cassazione
d.m. Grazia e Giustizia n. 585/1994, art. 6
Richiamato nelle doglianze sulla determinazione del valore della causa (censura assorbita)
Massime di principio
- Quando due cause apparentemente correlate pendono in gradi diversi, l'istituto della continenza (art.39 c.p.c.) non si applica automaticamente: occorre valutare se e come evitare giudicati contrastanti, normalmente tramite la sospensione prevista dall'art.295 c.p.c.
- Se un provvedimento di sospensione o di regolamento di competenza non è tempestivamente impugnato, il giudice d'appello può procedere al merito senza dover nuovamente sospendere il processo per lo stesso motivo.
- Ai sensi dell'art.342 c.p.c. l'atto di appello deve indicare con chiarezza le parti della sentenza impugnata e le ragioni della doglianza; tuttavia la declaratoria di genericità deve essere concreta e motivata: se l'atto contiene indicazioni e argomentazioni sufficienti, il motivo non può essere dichiarato inammissibile.
- La Cassazione interviene a censurare la declaratoria di inammissibilità quando il giudice d'appello non ha adeguatamente valutato la specificità delle censure: in tal caso la decisione va cassata e la causa rinviata per un riesame nel merito.
- Le contestazioni relative alla valutazione della prova e alla ripartizione dell'onere probatorio (art.2697 c.c., artt.115-116 c.p.c.) richiedono un esame motivato del giudice di merito e possono giustificare, se adeguatamente poste, la rinnovazione del giudizio in appello dopo cassazione.
- In situazioni con terzi intervenuti (es. posizioni di garanzia o manleva), l'ammissibilità e la rilevanza delle loro allegazioni dipendono anche dalla tempestività e dalla modalità con cui sono state proposte: il giudice deve chiarire l'incidenza giuridica di tali allegazioni sulla decisione.
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