Cassazione Civile, Sentenza n. 12552/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato nulla la clausola n.3 della scrittura privata del 26/05/1999 con cui si sarebbe trasferito sull'acquirente l'obbligo contributivo e fiscale relativo all'imposta INVIM sul terreno venduto. La ricorrente deduceva sia profili di illegittimità procedurale (inammissibilità dell'appello per violazione di varie norme di rito) sia che la clausola non fosse una traslazione d'imposta vietata dall'art.27 D.P.R. 643/1972 ma una manleva/riequilibrio economico tra le parti, avendo ella peraltro pagato l'INVIM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto carente l'esposizione dei fatti e delle doglianze nonché non pertinente il riesame di valutazioni interpretative compiute in sede di merito. Ha confermato, indirettamente mediante inammissibilità del ricorso, la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato la nullità della clausola per violazione dell'art.27 del D.P.R. n.643/1972, e aveva stabilito che nulla era dovuto dalla C.G.C. nei confronti di Maria Russo (né a titolo di capitale per presunto rimborso di euro 165.180,00 né a titolo di spese processuali) e aveva condannato l'appellata alle spese del gravame. In Cassazione non sono state liquidate spese, essendo la resistente rimasta assente; è stata tuttavia richiamata la possibilità che la ricorrente debba versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. n. 643/1972, art. 27
La clausola che mira a trasferire l'onere fiscale (INVIM) dal soggetto passivo ad altro soggetto è vietata; tale trasferimento negoziale è nullo e la nullità incide anche nei rapporti inter partes, indipendentemente dalla finalità praticata dalle parti.
Codice di procedura civile: art. 345 c.p.c.
Limita l'esame in appello alle questioni già dedotte in primo grado; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato l'erronea applicazione di tale principio e che le doglianze fossero esposte in modo generico.
Codice di procedura civile: artt. 348, 348-bis, 294, 342, 434, 366 n.6 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente su questioni di ammissibilità e nullità, ma la Corte ha ritenuto che mancasse l'indicazione puntuale dei fatti, delle sedi e dei contenuti delle eccezioni e pertanto i rilievi procedurali siano inammissibili per difetto dei requisiti richiesti (in particolare art.366 n.6 c.p.c.).
D.P.R. n.115/2002, art.13
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti perché la ricorrente possa essere tenuta al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo versato per il ricorso.
D.l. n.69/2013 (conv. L. n.98/2013) e Corte Costituzionale, sent. n.41/2021
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di disposizioni che conferiscono ai giudici ausiliari lo status di componenti dei collegi di appello, ma ha ammesso una tolleranza temporanea fino al 31/10/2025 per evitare l'annullamento massivo delle decisioni; la Cassazione ha richiamato tale principio per motivare la regolarità della composizione del collegio.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U. 12/12/2014 n.26242
Riferimento in tema di nullità e contumacia: la ricorrente non ha affrontato questo precedente nella sua doglianza, elemento sottolineato dalla Corte.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, sent. n.4556/1994
Principio consolidato secondo cui la sanzione della nullità per traslazione dell'imposta non è finalizzata unicamente alla tutela del fisco ma incide anche nei rapporti inter partes; la finalità pratica perseguita dalle parti non evita la nullità.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6-2, 05/11/2021 n.32065
Richiamata in relazione alla temporanea tollerabilità dell'attuale assetto dei giudici onorari dopo la pronuncia della Corte Costituzionale.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U. 20/02/2020 n.4315
Riferimento in materia di contributo unificato e conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- Una clausola contrattuale che trasferisce l'obbligo fiscale (es. INVIM) da chi è soggetto passivo dell'imposta ad altro soggetto è vietata dall'art.27 DPR 643/1972 e la sua nullità è assoluta e operante anche nei rapporti tra le parti.
- L'interpretazione del contratto è valutazione di merito riservata al giudice di merito; in Cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o dell'interpretazione contrattuale salvo vizio motivazionale o errore di diritto rilevabile.
- Per essere ammissibile il ricorso per cassazione è necessario rispettare i requisiti formali di esposizione dei fatti e delle doglianze (art.366 c.p.c.); l'omissione di riferimenti precisi comporta l'inammissibilità.
- Le eccezioni di nullità relative a trasferimenti d'imposta non sono sottratte dall'intervento dell'autorità fiscale: la nullità opera indipendentemente dalla volontà delle parti e può essere rilevata in qualunque fase del giudizio quando si tratti di nullità assoluta.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione può comportare oneri aggiuntivi (ulteriore contributo unificato) a carico del ricorrente ex art.13 d.P.R. n.115/2002.
- Le decisioni che hanno partecipazione di giudici ausiliari non sono automaticamente invalidate alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.41/2021; è prevista una tolleranza temporanea fino alla riforma della magistratura onoraria.
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