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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12607/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Iantorno e Spingola hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, confermando in parte la sentenza di primo grado, li ha condannati all'arretramento del proprio fabbricato (inclusi primo piano e sottotetto) e ha regolato luci e vedute. Hanno dedotto: 1) illegittima ammissione della domanda riconvenzionale per mancata connessione di titolo (art.36 c.p.c.); 2) errata applicazione del principio di prevenzione nonostante il fabbricato dei resistenti fosse abusivo; 3) vizi di motivazione e omesso esame in ordine all'individuazione della linea di confine e alla valutazione delle risultanze della CTU; 4) vizi di motivazione circa la preesistenza delle costruzioni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che: a) la domanda riconvenzionale fosse ammissibile perché connessa per titolo alla domanda principale, essendo entrambe dirette a far valere violazioni delle distanze legali e delle vedute; b) il carattere abusivo di una costruzione rileva solo nei rapporti con la pubblica amministrazione e non esclude l'operatività delle norme sulle distanze nei rapporti tra privati (principio di prevenzione non ostativo alla tutela delle distanze private); c) le censure sulla valutazione delle risultanze istruttorie e sulla sufficienza della motivazione attengono al merito e non sono sindacabili in Cassazione se non come omesso esame di fatto decisivo; d) le doglianze formulate erano, nella sostanza, censure di merito o di sufficienza della motivazione non ammissibili in sede di legittimità. Non si è provveduto sulle spese e la sentenza richiama l'obbligo di eventuale versamento ulteriore del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art.36 c.p.c.

    Richiamato nella discussione sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale; la Corte ha ritenuto che, per la connessione per titolo tra domande controvicende in materia di distanze, la riconvenzionale fosse ammissibile.

  • art.360, comma 1, n.5 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti di sindacabilità della motivazione in Cassazione: la censura di insufficienza o illogicità della motivazione è rilevabile in determinate condizioni; non tutte le critiche sulla sufficienza della motivazione sono ammissibili.

  • art.872 c.c., comma 2

    Norma rilevante in materia di distanze tra costruzioni; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'efficacia della licenza edilizia ai rapporti pubblicistici, affermando che le norme sulle distanze hanno efficacia nei rapporti interprivatistici anche se la costruzione è abusiva.

  • art.873 c.c.

    Riferita come norma disciplinante le distanze tra fabbricati; la domanda attorea e la riconvenzionale vertevano sulla violazione di tale disciplina.

  • art.905 c.c.

    Riferita in relazione alle vedute e alla loro regolamentazione tra confinanti; oggetto delle pretese delle parti.

  • DPR 115/2002, art.13, commi 1-bis e 1-quater

    Norme richiamate in ordine all'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • La natura abusiva di una costruzione (violazione di norme urbanistiche) rileva principalmente nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione; essa non esclude di per sé l'applicazione delle norme sulle distanze nei rapporti tra privati.
  • Domande e domande riconvenzionali che vertono sulla stessa situazione giuridica sostanziale (es. reciproche violazioni delle distanze e delle vedute) possono considerarsi connesse per titolo, giustificando il processamento simultaneo delle pretese.
  • In sede di Cassazione non è ammesso un sindacato sulla mera sufficienza o logicità della valutazione delle prove e del giudizio di fatto espresso dal giudice di merito, salvo che non si tratti di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
  • I vizi procedurali o di motivazione devono essere formulati nei limiti consentiti dalla legge processuale (art.360 c.p.c.); molte critiche che attaccano la valutazione delle risultanze peritale o la valutazione di preesistenza sono in realtà censure di merito e quindi inammissibili in Cassazione.
  • Nel contenzioso sulle distanze, chi contesta la preesistenza o l'identificazione del confine deve agire in sede di merito e con adeguata prova: le risultanze della CTU e la valutazione dei titoli rappresentano elementi decisivi di fatto che il giudice di merito valuta discrezionalmente.

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