Cassazione Civile, Sentenza n. 12412/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo al 2009, originato dalla riqualificazione di una serie di operazioni (conferimento di azienda, cessione di quote e incorporazione) come cessione di ramo/azienda e quindi soggette ad imposta proporzionale anziché alla misura fissa. In cassazione il motivo decisivo è stato la violazione del termine dilatorio di 60 giorni e dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione agli accessi/ispezioni effettuati presso i locali aziendali prima dell'emissione dell'avviso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. È stata dichiarata la nullità dell'accertamento per violazione del termine dilatorio di 60 giorni e per omissione del contraddittorio endoprocedimentale; l'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (liquidate in euro 7.000,00 più il 15% forfettario, esborsi euro 200,00 e oneri di legge) e le spese dei gradi di merito sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Prevede l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in caso di accesso, ispezione o verifica presso i locali aziendali e stabilisce un termine dilatorio di 60 giorni prima dell'adozione dell'atto impositivo; la sua violazione determina la nullità dell'accertamento.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), art. 20
Imposta che l'imposta di registro va applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici realizzati con gli atti presentati alla registrazione; richiamato dalla CTR per ritenere legittima la riqualificazione come cessione di azienda.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), art. 53-bis
Collega l'applicazione delle disposizioni sul contraddittorio endoprocedimentale (art. 12 L. n. 212 del 2000) anche alle controversie in materia di imposta di registro; la Corte ha affermato che il termine dilatorio si applica anche per l'imposta di registro mediante questo richiamo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. S.U. n. 24823/2015)
Conferma il principio secondo cui la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto impositivo quando il contribuente dimostra in concreto le ragioni che avrebbe fatto valere; distingue tra tributi armonizzati e non armonizzati quanto all'ambito di applicazione del dovere generale di contraddittorio.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione effettua accessi, ispezioni o verifiche nei locali aziendali, deve rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 27/07/2000 n.212 prima di emettere l'atto impositivo; la mancata osservanza comporta nullità dell'accertamento.
- Il termine dilatorio e l'obbligo di contraddittorio si applicano anche alle contestazioni relative all'imposta di registro tramite il richiamo operato dall'art. 53-bis del TUR.
- La nullità dell'atto si verifica quando il contribuente dimostra concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio; opposizioni meramente pretestuose non ottengono la protezione della nullità.
- L'obbligo di contraddittorio vale anche per gli accessi cd. 'istantanei' finalizzati all'acquisizione di documentazione: la loro esecuzione impone comunque l'osservanza del termine dilatorio prima della notificazione dell'accertamento.
- In caso di contrasto giurisprudenziale rilevante (intervento delle Sezioni Unite o conflitto pregresso), il giudice può compensare le spese dei gradi di merito; se la causa può essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti, la Corte può decidere direttamente sulla controversia.
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