Cassazione Penale, Sentenza n. 16461/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) relativamente al porto abusivo di un'arma impropria; il provvedimento di merito aveva qualificato il fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. 110/1975. La questione giuridica centrale era il rapporto tra la causa di non punibilità per particolare tenuità e la circostanza attenuante della lieve entità: se e in quali condizioni la qualificazione del fatto come di lieve entità incide sulla possibilità di riconoscere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità.
La decisione
La Corte ha affermato che la valutazione della lieve entità richiede una valutazione globale della condotta (dimensoni dello strumento, modalità del fatto, personalità del reo) e che, se il giudice di merito ha ritenuto il fatto di lieve entità, ciò esclude contestualmente la qualificazione dello stesso come di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., in quanto si tratta di graduazioni diverse della gravità. Ha inoltre ribadito che, nel porto abusivo di arma impropria, il mancato riconoscimento della lieve entità impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità. Di conseguenza la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità è stata respinta.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n.110, art. 4 comma 3
La circostanza attenuante della lieve entità va valutata con una valutazione globale che considera sia gli elementi oggettivi (es. dimensioni dell'arma, modalità del fatto) sia quelli soggettivi (personalità dell'imputato). Il riconoscimento della lieve entità esclude la contemporanea qualificazione del fatto come di particolare tenuità.
Codice penale, art. 131‑bis
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa (condotta, conseguenze, grado di colpevolezza, modalità, entità del pericolo o danno). Tuttavia, se il fatto è stato qualificato come di lieve entità ai sensi della L.110/75, questa qualificazione preclude l'applicazione dell'art. 131‑bis per lo stesso fatto.
Codice penale, art. 133 primo comma
I criteri per valutare l'entità del danno o del pericolo (utili nella determinazione della particolare tenuità) devono essere applicati nella loro complessità, considerando tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
Massime di principio
- Nel giudizio su reati concernenti armi, la valutazione della lieve entità richiede una valutazione globale che comprenda strumenti, modalità della condotta e personalità dell'autore.
- Se il giudice di merito ritiene il fatto di 'lieve entità' ai sensi dell'art. 4, comma 3, L.110/75, ciò esclude la contemporanea applicazione della causa di non punibilità per 'particolare tenuità' ex art. 131‑bis c.p., poiché sono graduazioni diverse della gravità.
- Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità il difensore deve dimostrare, oltre all'esiguità dell'offesa, elementi soggettivi rilevanti (basso grado di colpevolezza, assenza di abitudinarietà, modalità della condotta) e la minima entità del pericolo o danno.
- Il mancato riconoscimento della lieve entità in materia di porto abusivo di arma impropria rende, di norma, impraticabile la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità per lo stesso fatto.
- In casi analoghi è necessario presentare al giudice una ricostruzione completa (fatti, contesto, personalità dell'imputato, assenza di conseguenze) per perseguire con efficacia la strada dell'art. 131‑bis; non è sufficiente limitarsi a sottolineare la modesta entità dello strumento o dell'offesa.
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