Cassazione Civile, Ordinanza n. 10611/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento con cui erano state iscritte a ruolo somme per ritenute alla fonte, IRAP, IVA, IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni relative agli anni 2002 e 2003. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo nulla la cartella per difetto di notifica, in ipotesi di irreperibilità relativa, perché non sarebbe stato affisso l'avviso di deposito presso la casa comunale sulla porta del destinatario; da ciò aveva fatto discendere anche il superamento dell'eccezione di tardività dell'impugnazione. La società della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe considerato circostanze dedotte in appello e sintomatiche di acquiescenza/riconoscimento del debito da parte del contribuente, come la richiesta di rateazione, la produzione di documentazione per l'istruttoria e l'assenza di riserve o impugnazioni; 2) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe annullato la cartella per un vizio di notificazione, mentre tale vizio rileva solo ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione e non determina di per sé l'annullamento dell'atto, specie se l'atto sia comunque stato conosciuto e impugnato dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la censura non investisse l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma la valutazione di deduzioni difensive e del convincimento del giudice di merito, quindi fuori dal perimetro dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ribadito che la notificazione dell'atto impositivo è una condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto, e che la nullità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo, cioè dalla conoscenza dell'atto e dalla sua tempestiva impugnazione. Nel caso concreto, poiché la cartella era stata comunque impugnata, la nullità della notificazione risultava sanata; la CTR non avrebbe dunque potuto annullare automaticamente la cartella per il solo vizio di notifica, in assenza di una specifica deduzione di decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non per contestare la valutazione di deduzioni difensive o il convincimento del giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Impone al ricorrente di indicare con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo della sua discussione processuale e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a supporto del vizio denunciato.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La Corte lo richiama per escludere che il vizio di notifica della cartella comporti automaticamente l'annullamento dell'atto, trattandosi invece di questione rilevante ai fini dell'impugnabilità e della tutela difensiva.
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento nel caso di irreperibilità relativa.
Regola le modalità di notificazione in caso di irreperibilità relativa, inclusi gli adempimenti presso la casa comunale.
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge il suo scopo, ossia quando il destinatario ne acquisisce conoscenza e può difendersi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per censurare la mancata considerazione di argomentazioni difensive o la valutazione del materiale istruttorio.
- La nullità della notificazione di un atto impositivo non incide sull'esistenza dell'atto, ma solo sulla sua efficacia; essa è sanata se il destinatario ha comunque conosciuto l'atto e ha potuto esercitare il diritto di difesa, ad esempio mediante tempestiva impugnazione.
- Il vizio di notificazione di una cartella di pagamento non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto impugnato: occorre verificare se la nullità sia stata sanata dal raggiungimento dello scopo e se sia stata dedotta una specifica decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo.
- La sanatoria del vizio di notifica non può operare ex tunc in modo da legittimare un esercizio tardivo del potere impositivo oltre i termini di decadenza previsti dalla legge, quando tale decadenza sia effettivamente in discussione.
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