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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25813/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010, determinando sinteticamente un maggior reddito ai fini IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale, con applicazione di interessi e sanzioni, sulla base dell'acquisto di quote societarie per euro 280.564,00. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado; la CTR del Lazio aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato il presupposto dell'accertamento sintetico, perché l'accollo del debito non costituiva di per sé un'attuale erogazione di spesa e non era provato il versamento del corrispettivo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che, in tema di redditometro, la prova della capacità contributiva derivante da fattori-indice grava sull'Ufficio, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria di aver sostenuto la spesa con redditi diversi, esenti o soggetti a ritenuta; (2) violazione dell'art. 2704 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione della scrittura privata di accollo, ritenuta valida ed efficace pur in assenza di registrazione e di data certa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contribuente, ha accolto il primo motivo di ricorso per violazione dei principi in tema di accertamento sintetico e riparto dell'onere della prova, e ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento sintetico fondato su fattori-indice di capacità contributiva dispensa l'Ufficio da ulteriori prove oltre l'esistenza di tali fattori; spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, anche provando l'esistenza, l'entità e la durata di ulteriori redditi idonei a coprire la spesa.

  • art. 2697 c.c.

    Viene richiamato per il corretto riparto dell'onere della prova: una volta provati dall'Ufficio i fattori-indice, l'onere della prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova presuntiva e alla sua corretta utilizzazione nell'accertamento sintetico.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova presuntiva e ai criteri di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della scrittura privata di accollo priva di data certa.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, la prova dei fattori-indice di capacità contributiva è sufficiente a fondare la pretesa fiscale, senza che l'Ufficio debba dimostrare ulteriormente il versamento della spesa specifica.
  • Una volta accertata la spesa-indice, incombe sul contribuente l'onere di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito presunto non esiste o è inferiore, ovvero che la spesa è stata sostenuta con redditi diversi, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
  • La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera allegazione della disponibilità di somme, ma deve riguardare anche l'entità delle disponibilità e la durata del loro possesso, così da rendere plausibile la riferibilità di quelle somme alla spesa contestata.
  • La documentazione bancaria può essere sufficiente a integrare la prova contraria, se consente di ricostruire la sequenza temporale delle movimentazioni e la durata del possesso delle somme; non è invece richiesto dimostrare in modo ulteriore e tipizzato la destinazione materiale di quelle somme alla specifica spesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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