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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22129/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario immobiliare)

La controversia

Il proprietario della villa lamentava immissioni di polveri provocate dal passaggio di automezzi sul viale di accesso alla struttura alberghiera confinante. Chiedeva sia l'eliminazione delle emissioni, sia il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando interventi di stabilizzazione del manto stradale e liquidando un risarcimento. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la legittimazione passiva per gli interventi strutturali sulla strada spettasse al Comune, poiché la strada era stata assoggettata a uso pubblico nell'ambito di una convenzione urbanistica con la quale la dante causa della società si era impegnata a realizzare opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 81, 100 e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato come difetto di legittimazione passiva una questione che sarebbe invece di titolarità passiva del rapporto; 2) violazione dell'art. 825 c.c. per mancato accertamento del transito generalizzato e duraturo della collettività, necessario a qualificare la strada come vicinale ad uso pubblico; 3) erroneità nel ritenere il difetto di legittimazione passiva della società anche rispetto alle domande di cessazione delle immissioni e risarcimento del danno, poiché tale difetto riguarderebbe solo le modifiche strutturali della strada.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati i motivi. Ha affermato che la contestazione sulla titolarità del rapporto sostanziale attiene al merito, mentre la censura sulla natura della strada era inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva fondato la decisione sui contenuti della convenzione urbanistica e del permesso di costruire, dai quali emergeva che il Comune si era riservato il potere di intervenire sulla viabilità e che le opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione restavano opere pubbliche da acquisire al patrimonio indisponibile comunale. Di conseguenza, la legittimazione passiva per gli interventi strutturali e per l'eventuale risarcimento spettava al Comune e non alla società. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso per contestare il preteso difetto di legittimazione passiva; la Corte non ne ricava una regola autonoma decisiva.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimazione; non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la titolarità passiva poteva risultare anche dal comportamento processuale del convenuto; la Corte precisa che la contestazione della titolarità del rapporto è questione di merito, proponibile come mera difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato come vizio processuale per il preteso difetto di legittimazione passiva; la censura è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per la dedotta violazione di legge in tema di natura della strada e uso pubblico.

  • art. 844 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello come norma sull'azione contro le immissioni eccedenti la normale tollerabilità; la Cassazione non ne discute il contenuto in modo autonomo ma considera corretta la riconduzione della tutela alle risultanze sulla titolarità della strada.

  • art. 825 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'uso pubblico richiede un transito generalizzato e duraturo della collettività; la Corte osserva che la decisione impugnata non si fondava su tale requisito, ma sulla documentazione urbanistica e convenzionale.

  • art. 16, d.P.R. n. 380/2001

    "La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione... con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune"

    La Corte vi legge una disciplina che consente al privato di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, con acquisizione delle opere al patrimonio indisponibile del Comune; si tratta di una modalità di adempimento in cui la prestazione di facere sostituisce quella di dare.

  • art. 2, comma 5, L. n. 109/1994

    Richiamato nell'ambito dell'art. 16 d.P.R. n. 380/2001 come parametro delle modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione.

  • legge 20.03.1865, n. 2248, All. F

    Richiamata dal ricorrente per sostenere la ripartizione degli obblighi di manutenzione delle strade; la Corte ne disattende l'applicazione al caso concreto perché presuppone una qualificazione della strada non dimostrata.

Massime di principio

  • La contestazione della titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio non integra un'eccezione in senso stretto, ma una mera difesa sul merito, proponibile anche in fasi successive e rilevabile d'ufficio se emergente dagli atti.
  • Quando la domanda mira a ottenere modifiche strutturali di una strada o di un'opera di urbanizzazione, la legittimazione passiva va individuata in base alla titolarità sostanziale del bene e agli atti urbanistici che ne disciplinano la proprietà e la gestione.
  • La qualificazione di un'opera come pubblica o privata ad uso pubblico non può essere affermata in astratto, ma va desunta dalla documentazione urbanistica, dalla convenzione con la pubblica amministrazione e dal regime di acquisizione dell'opera al patrimonio pubblico.
  • L'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 consente che il privato realizzi direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, ma tale modalità non trasferisce la titolarità del bene al privato né esclude l'acquisizione dell'opera al patrimonio indisponibile del Comune.
  • Una censura in cassazione è inammissibile se non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la concreta argomentazione giuridica su cui la decisione si fonda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàCompravendita immobiliareResponsabilità della PA
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliareResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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