Cassazione Civile, Ordinanza n. 26990/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, un maggiore imponibile, contestando l'utilizzo in contabilità di fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da un soggetto terzo per asseriti lavori di ristrutturazione di immobili. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue difese. In cassazione la società ha dedotto: 1) omessa motivazione sui motivi di appello, sostenendo che la CTR li avesse rigettati solo nel dispositivo senza esaminarli; 2) contraddittoria e illogica motivazione, con nullità della sentenza, lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente invertito l'onere della prova ponendolo a carico del contribuente e avesse valorizzato indebitamente elementi fattuali come il pagamento in contanti e la presunta esecuzione delle pratiche edilizie; 3) difetto di motivazione sulla liquidazione delle spese di lite, ritenuta immotivata e non comprensibile nella quantificazione di euro 5.000,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché la sentenza d'appello non era priva di motivazione né apparente: la CTR aveva esaminato il gravame, aveva richiamato la decisione di primo grado e aveva aggiunto autonome considerazioni, chiarendo la ratio decidendi (mancata prova, da parte della contribuente, della reale esistenza delle operazioni e insufficienza/criticità della documentazione prodotta). La Corte ha inoltre affermato che la ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la censura sulle spese era generica e non indicava analiticamente le singole voci tariffarie o gli errori asseritamente commessi dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro formale della censura per violazione di legge, ma la Corte osserva che il vizio dedotto attiene in realtà alla motivazione e non a una violazione di norme di diritto in senso proprio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la sede corretta per far valere l'omesso esame di un motivo di appello e, più in generale, le nullità processuali denunciate in cassazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
È evocato per censurare l'asserita mancanza/contraddittorietà della motivazione; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al minimo costituzionale.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'onere probatorio gravasse sull'Ufficio; la Corte, però, evidenzia che il giudice di merito ha semplicemente rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente sulle operazioni contestate.
L'omesso esame di un motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e deve essere denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che il giudice di merito non deve dare conto di tutte le prove, potendo valorizzare quelle ritenute più attendibili, purché la motivazione sia логicamente coerente.
È richiamato per affermare che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento dalle prove che reputi più idonee, senza l'obbligo di esaminare analiticamente ogni risultanza istruttoria.
È menzionato per il criterio interpretativo applicato alle norme sul vizio di motivazione dopo la riforma del 2012.
È richiamato quale norma che ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo sulla motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
Massime di principio
- L'omesso esame di un motivo di appello, di una domanda o di un'eccezione ritualmente introdotti integra, di regola, una nullità processuale denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello non si limita a recepire acriticamente la decisione di primo grado, ma rende riconoscibile un proprio iter decisorio, anche mediante autonome argomentazioni sui motivi di gravame.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio: la scelta delle prove ritenute attendibili e la valutazione del loro significato rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, purché la motivazione sia логicamente coerente.
- Il ricorso per cassazione contro la liquidazione delle spese di lite è inammissibile se la censura non indica in modo specifico e analitico le singole voci tariffarie asseritamente errate o omesse, consentendo così il controllo di legittimità senza ulteriori indagini.
- In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la parte che intenda contrastare la pretesa fiscale deve fornire una prova concreta e attendibile della reale esistenza delle operazioni e della documentazione giustificativa, non essendo sufficiente una contestazione generica o la richiesta di diversa lettura delle risultanze di fatto.
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