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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03171/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (titolari buoni)

La controversia

La controversia nasce dal rimborso di numerosi buoni postali fruttiferi cointestati a più soggetti, con clausola di "pari facoltà di rimborso". Uno dei cointestatari era deceduto; la società emittente aveva inizialmente resistito al pagamento sostenendo che, in presenza del decesso di uno degli intestatari, il rimborso potesse avvenire solo con quietanza di tutti gli aventi diritto, applicando per analogia la disciplina dei libretti di risparmio postali e richiamando anche profili successori. Il giudice di primo grado aveva accolto la tesi dei cointestatari, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il rifiuto della società emittente. I ricorrenti hanno censurato tale esito con cinque motivi: (1) violazione della disciplina sulle obbligazioni solidali attive e delle norme postali e successorie, per avere escluso il diritto del superstite a ottenere l'integrale rimborso con semplice presentazione del titolo; (2) violazione della normativa del 2002 che avrebbe abrogato il codice postale e il suo regolamento, imponendo comunque la disciplina civilistica generale; (3) erronea applicazione della disciplina dei buoni emessi dopo il D.M. 19.12.2000, che consente l'intestazione plurima e operazioni separatamente; (4) difetto di interesse ad agire/resistere della società emittente, alla luce dell'accordo tra i coeredi dei titolari; (5) erronea regolazione delle spese di lite. I ricorrenti hanno inoltre valorizzato il sopravvenuto orientamento di legittimità favorevole ai superstiti cointestatari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo superato l'orientamento seguito dalla Corte d'appello e affermando che, in caso di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, il cointestatario superstite è legittimato a chiedere il rimborso dell'intera somma senza che trovi applicazione, per analogia, la disciplina dei libretti di risparmio che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto. Sono stati quindi ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1292 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la clausola di pari facoltà di rimborso integri una solidarietà attiva, con legittimazione di ciascun contitolare alla riscossione

  • art. 1295 c.c.

    la Corte lo richiama per affermare che, alla morte di uno dei concreditori solidali, il credito si divide fra gli eredi in proporzione delle quote, senza incidere sulla legittimazione del contitolare superstite alla riscossione

  • art. 1723 c.c.

    menzionato nella tesi dell'opponente in primo grado, per sostenere che un eventuale mandato reciproco alla riscossione si estinguerebbe con la morte di uno dei mandanti

  • art. 178 D.P.R. n. 156 del 1973

    richiamato dai ricorrenti e dalla Corte come disposizione relativa ai buoni postali, nel quadro della disciplina del codice postale

  • art. 182 D.P.R. n. 156 del 1973

    citato nel ricorso come norma del sistema postale richiamato dalla sentenza impugnata

  • art. 187 D.P.R. n. 256 del 1989

    Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto

    la Corte afferma che questa norma, dettata per i libretti di risparmio postale, non è applicabile ai buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso

  • art. 203 D.P.R. n. 256 del 1989

    disposizione che estende ai buoni postali fruttiferi le norme sui libretti di risparmio solo in quanto applicabili e purché non diversamente disposto; la Corte esclude che consenta l'estensione dell'art. 187

  • art. 204 D.P.R. n. 256 del 1989

    richiamato per evidenziare l'intrasferibilità del credito portato dai buoni, salvo trasferimento per successione a termine di legge

  • art. 208 D.P.R. n. 256 del 1989

    la Corte richiama la presenza di una disciplina specifica sulla riscossione dei buoni postali, ritenuta incompatibile con l'applicazione analogica dell'art. 187

  • art. 24 D.P.R. n. 156 del 1973

    richiamato dalla controricorrente; la Corte osserva che si tratta di norma generale che rinvia alla disciplina specifica di ciascun titolo

  • art. 48 D.Lgs. n. 346 del 1990

    la Corte esclude la sua diretta riferibilità alla fattispecie, osservando che i buoni sono equiparati ai titoli di Stato e non rientrano nell'attivo ereditario

  • art. 12, lett. i, D.Lgs. n. 346 del 1990

    richiamato per affermare che i buoni postali fruttiferi, ai fini dell'imposta di successione, sono equiparati ai titoli di Stato e quindi esclusi dall'attivo ereditario

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    citato nel primo motivo come parametro di censura contro l'uso analogico della disciplina dei libretti di risparmio

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per sostenere il difetto di interesse della società emittente

  • art. 109 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di legittimazione/interesse della società emittente

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo per contestare la condanna alle spese

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale norma che fonda i motivi di ricorso per cassazione

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per segnalare che la questione di diritto era stata ritenuta di particolare rilevanza nella decisione n. 24639/2021

  • art. 13 D.M. 06/06/2002

    richiamato nel secondo motivo come disposizione che avrebbe abrogato il codice postale e il regolamento di esecuzione

  • art. 1, comma 4, D.M. 19.12.2000

    richiamato nel terzo motivo in relazione ai buoni emessi dopo tale decreto

  • art. 9 D.M. 19.12.2000

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina dei buoni postali fruttiferi di nuova emissione

Massime di principio

  • In materia di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, la morte di uno dei contitolari non esclude la legittimazione del contitolare superstite a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal titolo.
  • Non è consentito estendere in via analogica ai buoni postali fruttiferi la disciplina dei libretti di risparmio postale che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto, quando la normativa speciale dei buoni prevede una disciplina propria della riscossione e la diversa natura del titolo lo impedisce.
  • La clausola di pari facoltà di rimborso, nei buoni postali fruttiferi cointestati, si coordina con la disciplina delle obbligazioni solidali attive: la riscossione da parte del superstite attiene alla legittimazione al pagamento e non incide sulla titolarità del credito nei rapporti interni con gli eredi del cointestatario defunto.
  • Ai fini successori e fiscali, i buoni postali fruttiferi vanno distinti da altri strumenti postali: la loro eventuale esclusione dall'attivo ereditario e l'assetto della disciplina tributaria possono rendere non decisivo il richiamo a norme sulla dichiarazione di successione.
  • Quando un orientamento giurisprudenziale più recente e consolidato supera quello seguito dal giudice di merito, la sentenza va cassata con rinvio per un nuovo esame conforme al principio affermato dalla Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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