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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27673/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa: la proprietaria del fondo aveva contestato l’indennità di esproprio liquidata in misura ritenuta non congrua rispetto alle qualità del terreno e aveva anche chiesto l’indennità aggiuntiva quale coltivatrice diretta. La Corte d’appello, esaurita la questione dell’indennità aggiuntiva per difetto di prova, aveva disposto una c.t.u. per determinare il valore venale del bene e aveva poi fissato l’indennità in euro 115.000,00, valorizzando un criterio sintetico-comparativo fondato su un atto di compravendita di terreno con medesima destinazione urbanistica. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ampliato illegittimamente il thema decidendum, passando dalla verifica della congruità dell’indennità al nuovo accertamento del valore venale; 2) violazione degli artt. 37 e 40 d.P.R. 327/2001 e vizi motivazionali, assumendo che la destinazione giuridica del bene e la sua natura edificatoria fossero state indebitamente rimesse al c.t.u. e non chiarite dal giudice; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi motivazionali, lamentando che la Corte d’appello si fosse acriticamente conformata alla c.t.u. basata su un solo atto comparativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo promiscuo, con cumulo di censure eterogenee e confusione tra violazione di legge e vizio motivazionale; ha comunque escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che la verifica del valore del fondo e della congruità dell’indennità rientrava nel petitum dell’opposizione alla stima. Ha giudicato infondato il secondo motivo, affermando che, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, occorre accertare la possibilità legale di edificazione al momento del decreto di esproprio e che, nel caso concreto, il fondo ricadeva in zona omogenea D, sottozona D1, inserita in un piano di insediamenti produttivi, con conseguente edificabilità secondo i principi richiamati. Ha infine respinto il terzo motivo, chiarendo che la doglianza non integrava una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché il giudice di merito aveva legittimamente apprezzato le prove e condiviso una stima fondata su un comparabile ritenuto significativo per identità di destinazione urbanistica, vicinanza temporale e analogia delle caratteristiche. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità, con attestazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello domandato, alterando petitum o causa petendi; nella specie la Corte d’appello non ha superato i limiti della domanda di opposizione alla stima.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    non è consentito cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale nella stessa doglianza, perché il ricorso per cassazione deve essere specifico e i motivi devono essere distinti e riconoscibili.

  • art. 37 d.P.R. 327/2001

    ai fini dell’indennità espropriativa occorre verificare la possibilità legale di edificazione del bene al momento del decreto di esproprio.

  • art. 40 d.P.R. 327/2001

    è richiamato come norma relativa alla determinazione dell’indennità nelle espropriazioni, in coordinamento con l’art. 37, nel quadro della disciplina del T.U. espropriazioni.

  • D.P.R. 327/2001, artt. 32 e 37

    sono le disposizioni oggi applicabili per la determinazione del valore venale e dell’indennità di espropriazione delle aree edificabili e non edificabili.

  • L. 359/1992, art. 5-bis

    viene richiamato come antecedente normativo poi confluito nel T.U. espropriazioni per la disciplina della stima dell’indennità.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiara di non osservare la regola di disponibilità delle prove o utilizza prove non introdotte dalle parti; non basta contestare il diverso peso attribuito alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione si configura solo se il giudice disapplica il principio della libera valutazione delle prove o si discosta da un vincolo legale di prova; non è denunciabile come errore la sola critica al prudente apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il corretto veicolo processuale per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando si assume un vizio processuale.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    viene richiamato per la riformulazione del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che richiede carenze argomentative gravi e decisive.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma, il vizio è configurabile solo per omesso esame di fatti decisivi o per carenze motivazionali estremamente gravi, non per una semplice diversa lettura della consulenza tecnica.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e non promiscui: è inammissibile la censura che cumuli indistintamente violazione di legge e vizio motivazionale senza una chiara distinzione delle doglianze.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato; non vi è extrapetizione quando, nell’ambito dell’opposizione alla stima, il giudice accerta il valore del bene per determinare l’indennità contestata.
  • Nella determinazione dell’indennità di espropriazione occorre avere riguardo alla possibilità legale di edificazione del fondo al momento del decreto ablativo, secondo la disciplina del T.U. espropriazioni, e la presenza di un piano per insediamenti produttivi può attribuire al terreno la qualità di edificabilità rilevante ai fini indennitari.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito o la maggiore attendibilità attribuita a un elemento probatorio rispetto ad altri; essa ricorre solo quando il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte o abbia disatteso un vincolo legale di valutazione.
  • La censura sul vizio di motivazione, nel testo riformulato dell’art. 360, n. 5, c.p.c., richiede l’allegazione di lacune argomentative decisive e non consente di sostituire in sede di legittimità la propria lettura della consulenza tecnica o delle risultanze di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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