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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27678/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce nell’ambito dell’accertamento del passivo di un fallimento. Un credito derivante da due finanziamenti era stato ammesso in chirografo, ma senza riconoscimento delle garanzie reali richieste (ipoteca e pegni su marchi). La curatela aveva già promosso in via ordinaria un giudizio per far dichiarare la nullità o l’inefficacia degli atti costitutivi di quelle garanzie, deducendone la revocabilità per essere state costituite in un contesto di tensione finanziaria e in danno dei creditori anteriori. La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza e il decreto del Tribunale di Firenze deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 39 e 295 c.p.c. e dell’art. 96 l. fall., sostenendo che la pendenza del giudizio ordinario avrebbe imposto la sospensione dell’opposizione allo stato passivo o l’ammissione con riserva del credito; dall’altro, la violazione degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, contestando nel merito la revocatoria delle garanzie e lamentando che il tribunale avesse trascurato documenti favorevoli alla tesi della creditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, nel contesto fallimentare, il giudizio di opposizione allo stato passivo non può essere sospeso in ragione di una causa ordinaria pendente sulle stesse questioni, perché l’accertamento del credito e delle ragioni di prelazione deve avvenire esclusivamente nella sede concorsuale; ha quindi escluso l’applicabilità dell’art. 295 c.p.c. e anche dell’ammissione con riserva ex art. 96 l. fall. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che esso mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove documentali, non consentita in sede di legittimità, e che non era configurato un vero omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso incidentale è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato la sanzione di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non opera quando la questione controversa deve essere comunque decisa nell’unica sede concorsuale rilevante; nel caso di specie non vi era spazio per sospendere l’opposizione allo stato passivo.

  • art. 39 c.p.c.

    Il rapporto tra le due cause è stato ricondotto alla continenza, ma tale qualificazione non consente comunque di sottrarre l’accertamento del credito al rito inderogabile di verifica del passivo.

  • artt. 92 e ss. l. fall.

    L’accertamento dei crediti e delle cause di prelazione nel fallimento appartiene al procedimento speciale di verificazione e alle opposizioni allo stato passivo.

  • art. 96 l. fall.

    L’ammissione con riserva non è estensibile oltre i casi espressamente previsti; non può essere utilizzata in assenza del presupposto della sentenza sub iudice prima del fallimento.

  • art. 52 l. fall.

    Tutti i crediti, anche privilegiati, devono essere accertati nel concorso secondo le regole della verifica fallimentare.

  • art. 24 l. fall.

    La norma è stata richiamata dal giudice di merito in modo inesatto, perché riguarda la competenza e non il rito; la Corte precisa che non è la disposizione rilevante nel caso.

  • art. 66 l. fall.

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla revocatoria delle garanzie, ma la Corte non accoglie la censura perché essa mira a una rivalutazione del merito.

  • art. 2901 c.c.

    Norma evocata per contestare la revocatoria ordinaria delle garanzie reali; la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a sovvertire l’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non all’omessa considerazione di singoli documenti o elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Chi deduce omesso esame di un fatto deve indicarlo specificamente, insieme al dato da cui risulti e alla sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare e indicare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove documentali rientra nel potere del giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione come terzo grado di giudizio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta accelerata comporta le conseguenze previste dalla disciplina del rito camerale semplificato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È applicata la condanna per responsabilità aggravata in conseguenza del rigetto del ricorso conforme alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente anche al pagamento in favore della Cassa delle ammende, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene richiamato il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel fallimento, l’accertamento del credito e delle cause di prelazione deve svolgersi esclusivamente nel procedimento di verifica del passivo e nelle opposizioni, con conseguente tendenziale irrilevanza, in quella sede, di giudizi ordinari pendenti sugli stessi fatti o sui medesimi rapporti.
  • La pendenza di una causa ordinaria su nullità, inefficacia o revocatoria di garanzie non giustifica la sospensione necessaria dell’opposizione allo stato passivo quando la questione debba comunque essere decisa nella sede concorsuale inderogabile.
  • L’istituto dell’ammissione con riserva è di stretta interpretazione e non è estensibile analogicamente a ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla legge fallimentare.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata confutazione di tutti i documenti o la richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La censura che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito probatorio è inammissibile in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e risulta infondato, può applicarsi la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. quale indice normativo di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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