Cassazione Civile, Ordinanza n. 19257/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
Un soggetto, asserito coerede, aveva convenuto in giudizio i germani chiedendo l'accertamento della propria titolarità esclusiva su un fabbricato familiare sito in Poggiomarino per intervenuta usucapione, deducendo di avere posseduto pacificamente e ininterrottamente il bene per lungo tempo e di averne curato anche la manutenzione. La sorella convenuta si era opposta sostenendo che l'immobile fosse rimasto nella disponibilità della madre fino al decesso di quest'ultima e aveva proposto domanda riconvenzionale di divisione della comunione ereditaria. In primo grado la domanda principale era stata accolta e la riconvenzionale respinta; in appello la Corte territoriale aveva invece escluso la prova dell'usucapione, aveva ritenuto il bene caduto nella successione legittima del padre e, con sentenza definitiva, aveva disposto l'assegnazione del fabbricato al ricorrente previo pagamento di un conguaglio alla sorella. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 480 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare la questione come prescrizione e nel ritenere incompatibile la domanda di usucapione con l'estensione dei diritti successori per prescrizione del diritto di accettare l'eredità; 2) violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che nell'atto introduttivo non vi fosse alcun riconoscimento di diritti ereditari ai convenuti ma solo domanda di usucapione; 3) violazione dell'art. 1158 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando il rigetto della domanda di usucapione e la valutazione delle prove circa il possesso esclusivo; 4) violazione degli artt. 1113, 2685 c.c. e 784 c.p.c., sostenendo che la domanda di divisione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o improcedibile per mancata produzione della documentazione ipocatastale e delle trascrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la domanda di usucapione proposta dal coerede è incompatibile con l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, integrando rinuncia implicita a farla valere ai sensi dell'art. 2937, comma 3, c.c.; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché rivolto a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, non sindacabili in sede di legittimità; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché generico e astratto, non essendo stato indicato alcun concreto pregiudizio al contraddittorio o al diritto di difesa derivante dalla mancata produzione della documentazione ipocatastale. È stata quindi confermata la decisione impugnata e il ricorrente è stato condannato alle spese, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiama il termine per l'accettazione dell'eredità; la Corte esclude che, nel caso, la sua prescrizione possa essere utilmente opposta in modo compatibile con una domanda di usucapione proposta dal coerede.
è evocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte non accoglie la censura.
la rinuncia a far valere la prescrizione può desumersi da qualsiasi comportamento incompatibile con la volontà di opporla, compresa una scelta difensiva incoerente.
disciplina l'usucapione ventennale; la Corte non entra nel merito della prova del possesso perché il motivo è inammissibile.
la questione della documentazione ipocatastale è letta in relazione alla tutela del contraddittorio nella divisione, ma la sua omissione non determina automaticamente inammissibilità o improcedibilità.
richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme sulla documentazione relativa agli immobili, senza accoglimento della censura.
evocato a sostegno dell'asserita improcedibilità della divisione, ma la Corte esclude la nullità processuale invocata.
richiamato per analogia: la documentazione sulle trascrizioni e iscrizioni non è prevista a pena di inammissibilità o improcedibilità nei giudizi di divisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il coerede che proponga domanda di usucapione su un bene ereditario compie una scelta difensiva incompatibile con l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte degli altri coeredi, perché tale domanda presuppone il riconoscimento della posizione successoria della controparte; ne deriva una rinuncia implicita a far valere la prescrizione.
- La rinuncia a opporre la prescrizione può risultare non solo da una dichiarazione espressa, ma anche da qualunque comportamento processuale o difensivo oggettivamente incompatibile con la volontà di avvalersene.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione l'accertamento del possesso ad usucapionem e la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
- Nei giudizi di divisione ereditaria la mancata produzione della documentazione ipocatastale non comporta di per sé inammissibilità o improcedibilità della domanda, occorrendo invece verificare se, in concreto, sia stato leso il contraddittorio o il diritto di difesa.
- La funzione della documentazione sulle trascrizioni e iscrizioni è quella di consentire il controllo dell'integrità del contraddittorio e di agevolare le operazioni divisionali, ma la sua acquisizione può essere assicurata anche officiosamente dal giudice nel corso del procedimento.
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