Cassazione Penale, Ordinanza n. 30096/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per la violazione dell'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. Ha articolato quattro motivi, trattati congiuntamente dalla Corte perché connessi: le censure erano, secondo la decisione, interamente di merito e sostanzialmente reiterative di quelle già dedotte in appello, già esaminate e respinte con motivazione non manifestamente illogica. Inoltre il ricorrente ha eccepito la prescrizione, sostenendo che il fatto sarebbe stato commesso in una data anteriore rispetto a quella considerata in appello; la Cassazione ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata, poiché il fatto era stato indicato come commesso il 10 maggio 2021 e il termine non era decorso prima della sentenza di primo grado. Infine il ricorrente ha contestato il diniego della sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva, ma la Corte ha rilevato che la motivazione di appello era sintetica ma adeguata, avendo valorizzato l'incapacità del condannato di adeguarsi alle prescrizioni di legge e la richiesta difensiva era stata generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite le doglianze perché devolute in fatto e ripetitive di motivi di appello già disattesi con motivazione congrua; ha reputato infondata l'eccezione di prescrizione; ha infine ritenuto adeguata la motivazione sul diniego della sostituzione della pena, richiamando i criteri prognostici dell'art. 58 l. n. 689/1981 e dell'art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
Disposizione incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso per cassazione.
quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p. e a un giudizio prognostico sulla rieducazione e sulla prevenzione di nuovi reati; non può disporsi se vi sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.
Deve orientare il giudizio discrezionale sulla sostituzione della pena, con riguardo anche alle modalità del fatto e alla personalità del condannato.
art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
La sua assenza, unitamente al limite edittale, costituisce una precondizione per l'applicazione delle pene sostitutive.
art. 10 maggio 2021
Data del fatto considerata dalla Corte ai fini del calcolo della prescrizione; non è una norma ma un dato fattuale rilevante.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una nuova valutazione del fatto o che si limitino a riproporre, senza specifiche ragioni di critica, motivi già esaminati e logicamente disattesi in appello.
- L'eccezione di prescrizione dedotta per la prima volta in cassazione, fondata su una data di consumazione diversa da quella accertata nei precedenti gradi, è ammissibile solo se sorretta da elementi incontrovertibili e non smentibili dagli atti di causa; in mancanza, è manifestamente infondata.
- La sostituzione della pena detentiva breve non è automatica, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice di merito basata sui criteri dell'art. 133 c.p. e su un giudizio prognostico circa l'idoneità della misura a favorire la rieducazione e a prevenire nuovi reati.
- Il diniego della pena sostitutiva è legittimo quando il giudice evidenzi, anche sinteticamente ma in modo comprensibile, elementi concreti dai quali desumere che il condannato non è affidabile nel rispetto delle prescrizioni o non appare in grado di osservarle.
- Una richiesta difensiva generica non impone al giudice un'ampia motivazione analitica sul diniego della sostituzione della pena, essendo sufficiente una motivazione coerente con le precondizioni normative e con il giudizio prognostico richiesto.
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