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Sentenza

Sentenza n. 16261/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202606750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 25 giugno 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia ministeriale e un ordine di provvedere sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione docente. Ha dedotto che, a fronte dell’istanza presentata il 25 giugno 2025, era scaduto il termine procedimentale di 120 giorni, individuato nel combinato disposto dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine senza pronunciamento sono presupposti sufficienti per configurare l’obbligo di provvedere. Nel caso concreto, il Ministero non aveva concluso il procedimento entro il termine applicabile: l’art. 16 d.lgs. 206/2007 prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e tre mesi per provvedere sul riconoscimento, con un termine complessivo massimo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Il Tribunale ha quindi accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, tenuto conto del carattere di massa dei procedimenti. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.

    Il giudice utilizza l’azione avverso il silenzio per accertare l’inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento e ordinare all’Amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 25 giugno 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 (“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”), il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”

    La scadenza del termine generale di conclusione del procedimento, senza un pronunciamento espresso sull’istanza, concorre a configurare il silenzio-inadempimento.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

    L’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione conseguiti in un altro Stato membro è il Ministero competente per l’istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.

    Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine di trenta giorni per verificare la completezza documentale e quello di tre mesi per decidere determinano un termine complessivo massimo di quattro mesi quando siano richieste integrazioni.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022

    Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

    La norma è richiamata per identificare la denominazione attuale del Ministero individuato quale autorità competente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo di formazione o abilitazione conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine applicabile senza una decisione espressa sono sufficienti a fondare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
  • Per il riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e adotta il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; se sono richieste integrazioni, il termine complessivo massimo indicato è di quattro mesi.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine fissato in sentenza e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta, stabilendone il termine per l’intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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