Sentenza n. 1773/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata rideterminazione da parte dell’INPS del trattamento di fine servizio, liquidato senza computare i sei scatti stipendiali richiesti
Esito
Favorevole al ricorrente (militari in congedo)
Prevale il privato
La controversia
Quattro appartenenti all’Arma dei Carabinieri, cessati dal servizio a domanda con almeno 35 anni di servizio utile e dopo aver compiuto 55 anni, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria. Dopo la liquidazione del TFS senza il beneficio, avevano presentato all’INPS un’istanza di ricalcolo rimasta senza risposta. L’INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti; ha contestato l’estensione del beneficio al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda e ha prospettato l’incostituzionalità dell’interpretazione favorevole per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale, calcolata dalla cessazione dal servizio. I ricorrenti hanno domandato anche il cumulo di interessi e rivalutazione.
La decisione
Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico e a un’indennità di buonuscita di natura retributiva. Ha accolto la domanda: ha ritenuto che i ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri e in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio, abbiano diritto ai sei scatti nel calcolo del TFS ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Ha respinto l’eccezione di decadenza, in adesione all’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il termine del 30 giugno non è espressamente decadenziale e serve a determinare la decorrenza del collocamento a riposo, non a escludere il beneficio per chi presenti la domanda in anni successivi. Ha respinto la contestazione sull’ambito soggettivo e oggettivo della norma: il beneficio riguarda il personale delle forze di polizia, comprese quelle ad ordinamento militare, e la disciplina che escludeva la cessazione a domanda non è tornata in vigore dopo l’abrogazione della disposizione novellante; l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attiene invece alla base pensionabile e non modifica il calcolo del TFS. Ha disatteso la prospettata questione di costituzionalità, non ravvisando argomenti concreti d’irragionevolezza rispetto alla disciplina applicabile. Ha respinto anche la prescrizione: il termine quinquennale decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, cui si riconosce efficacia interruttiva in ragione del pagamento rateale, e non dalla cessazione dal servizio. Ha quindi accertato il diritto alla differenza tra il TFS già liquidato e quello ricalcolato con i sei scatti, oltre agli interessi legali. Ha negato il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. Ha condannato l’INPS alle spese, liquidate in euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge, spese forfettarie del 15% e rimborso del contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Tanto premesso, va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
La controversia relativa al TFS del personale in regime di diritto pubblico appartiene alla giurisdizione amministrativa.
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».
Il beneficio dei sei scatti è riconosciuto, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non comporta decadenza dal beneficio; secondo l’orientamento richiamato e applicato dal TAR, è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che «continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» ai soli fini del trattamento di fine servizio (in coerenza con la rubrica dell’articolo).
Per le forze di polizia a ordinamento militare, l’art. 1911, comma 3, conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione («sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile») e al riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987.
La disciplina dell’art. 4 riguarda l’aggiunta dei sei aumenti alla base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS regolato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973
Tra le due tesi circa la decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale per far valere il diritto (se decorrente dal giorno della cessazione del servizio o dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento), il Collegio aderisce a quella ormai consolidata secondo cui tale data coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato da questa sezione con numerose pronunce (cfr. ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, 6 dicembre 2023, n. 10559, 18 aprile 2023, n. 3914, 20 marzo 2023 n. 2827, nonché n. 2980/2023 e 2981/2023 cit.), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.
Il termine quinquennale per far valere il credito decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale vale come riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto dal Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.
Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, interessi e rivalutazione monetaria non sono cumulabili.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile ha diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche ai fini del calcolo del TFS.
- Il termine del 30 giugno previsto per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale rispetto al beneficio dei sei scatti: in assenza di un’espressa previsione di decadenza, il termine rileva per la decorrenza del collocamento a riposo e non preclude la domanda presentata in anni successivi.
- L’abrogazione della disposizione che ha novellato una norma precedente non determina, di per sé, la reviviscenza della versione originaria della norma abrogata; la reviviscenza è eccezionale e richiede una volontà legislativa certa e inequivocabile.
- Ai fini del termine quinquennale di prescrizione del credito per differenze di TFS, il dies a quo coincide con la data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, il cui pagamento rateale costituisce riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.
- Gli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non si cumulano con la rivalutazione monetaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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