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Sentenza

Sentenza n. 1376/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego della Questura di Bergamo del 23 aprile 2026 di accesso agli atti dell’istruttoria per l’adozione del DASPO, con richiesta giudiziale di esibizione dei documenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario di DASPO)

Prevale il privato

La controversia

A seguito della comunicazione del 15 aprile 2026 di avvio dell’istruttoria per l’adozione di un DASPO, relativa all’accensione e alla caduta di una torcia fumogena tra gli spalti durante la partita Atalanta-Napoli del 5 febbraio 2026, il ricorrente ha chiesto di visionare e ottenere copia degli atti del procedimento, anche per difendersi nel procedimento amministrativo e nell’impugnazione del DASPO. La Questura ha negato l’accesso richiamando l’art. 24, comma 6, della l. 241/1990 e l’art. 3 del D.M. 16 marzo 2022, sostenendo che gli atti erano nella disponibilità esclusiva dell’autorità giudiziaria perché il richiedente era sottoposto a indagini preliminari. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. sono stati dedotti la violazione degli artt. 3, 10, 22, 24, commi 6 e 7, e 25, comma 3, della l. 241/1990, del D.M. 415/1994 e degli artt. 24 e 113 Cost., oltre ai principi di correttezza, trasparenza e buon andamento; è stato lamentato anche eccesso di potere per difetto di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il diniego non individuava la specifica ipotesi di esclusione applicabile, non considerava la prevalenza dell’accesso difensivo e non esplicitava concrete esigenze di ordine o sicurezza pubblica; ha inoltre affermato di non ricordare la condotta contestata e di avere necessità di conoscere gli atti e gli elementi identificativi posti a fondamento del DASPO.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto il diniego sommariamente motivato perché richiamava l’art. 24, comma 6, della l. 241/1990 e l’art. 3 del D.M. 16 marzo 2022 senza indicare quale delle diciannove categorie di esclusione fosse concretamente pertinente. Ha riconosciuto la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale e del nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la difesa del ricorrente, sia in sede procedimentale sia in sede giudiziale; l’accesso difensivo deve essere garantito anche quando ricorra in astratto una causa di esclusione, in assenza di una concreta e adeguata giustificazione del diniego. Inoltre, il DASPO richiamava immagini di videosorveglianza, riprese ai tornelli e report dei biglietti venduti: tali documenti, posti a fondamento del provvedimento, dovevano essere indicati e resi disponibili ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 241/1990 e non potevano essere sottratti all’accesso per il solo richiamo alle categorie del D.M. Il deferimento all’autorità giudiziaria non precludeva l’accesso agli atti confluiti nell’istruttoria amministrativa, non coincidenti con gli atti di indagine coperti dal differimento previsto dall’art. 329 c.p.p. È stato ordinato al Ministero di consentire l’accesso e trasmettere copia della documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, fermo il pagamento degli eventuali diritti di copia. Spese a carico dell’Amministrazione, liquidate in euro 2.500, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    in punto legittimazione, l’istante deve essere titolare di “un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”; occorre che detta posizione sia “collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

    L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti; nel caso, tale requisito era soddisfatto dalla posizione del destinatario del procedimento di DASPO.

  • art. 24, comma 6, l. 241/1990

    L’art. 24 dello stesso testo di legge, che si occupa delle ipotesi – eccezionali – di esclusione del diritto di accesso, poi, prevede al comma 6 che “con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini…”.

    Le ipotesi di esclusione sono eccezionali e devono essere riferite alla situazione concreta; il mero richiamo alla norma, senza individuare la specifica categoria applicabile e le ragioni del pregiudizio, non giustifica il diniego.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Invero, il comma 7 dell’art. 24 Legge 241/1990 ripristina la regola dell’accessibilità ai documenti – anche in caso di sussistenza di una delle ipotesi normata dal precedente comma 6 – laddove l’istante abbia la necessità di conoscerli “per curare o per difendere i propri interessi giuridici” – circostanza che ricorrente nel caso di specie.

    L’accesso difensivo va garantito anche quando astrattamente ricorra una causa di esclusione ex comma 6, se la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere interessi giuridici; l’Amministrazione deve considerare tale esigenza e motivare concretamente l’eventuale diniego.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    Ebbene, in base all’art. 3, comma 3 della Legge 241/1990 “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”: ed allora, siccome il D.A.SPO. concretamente adottato dal Questore di Bergamo richiama espressamente le “immagini del circuito di video sorveglianza”, le “ulteriori riprese video effettuate ai tornelli di accesso alla struttura” ed i “report dei biglietti venduti”, tale documentazione avrebbe dovuto essere resa disponibile per l’interessato, o unita, se si preferisce, allo stesso provvedimento di divieto, per cui non poteva per ciò solo essere sottratta all’accesso.

    Quando il provvedimento richiama altri atti dai quali risultano le ragioni della decisione, questi devono essere indicati e resi disponibili; nel caso, le immagini e i report richiamati dal DASPO non potevano essere sottratti all’accesso per il solo fatto di appartenere a categorie astrattamente riservate.

  • art. 329 c.p.p.

    sicché neppure è integrata la causa di esclusione dell’accesso prevista dall’art. 329 c.p.p., che differisce l’ostensione dei soli atti d’indagine compiuti dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria, senza tuttavia limitare l’accesso agli atti parte di un procedimento amministrativo, perlomeno a quelli che non coincidano con la notitia criminis oggetto di indagini preliminari.

    Il differimento previsto per gli atti di indagine del pubblico ministero o della polizia giudiziaria non si estende automaticamente agli atti acquisiti nell’istruttoria di un procedimento amministrativo, se non coincidono con la notitia criminis oggetto delle indagini.

Massime di principio

  • Il diniego di accesso fondato su una causa di esclusione prevista dall’art. 24, comma 6, della l. 241/1990 deve individuare la specifica categoria applicabile e spiegare in concreto il pregiudizio che la divulgazione determinerebbe; il richiamo generico alla norma e al regolamento attuativo non è sufficiente.
  • L’accesso difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, della l. 241/1990 deve essere garantito quando sussistano un interesse giuridico concreto e il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la difesa, anche se i documenti rientrano in astratto in una categoria sottratta all’accesso.
  • I documenti richiamati da un provvedimento amministrativo come fondamento delle sue ragioni devono essere indicati e resi disponibili ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 241/1990; non possono essere sottratti all’accesso per il solo richiamo a una categoria regolamentare di esclusione.
  • Il differimento dell’ostensione degli atti d’indagine previsto dall’art. 329 c.p.p. non preclude l’accesso agli atti confluiti in un distinto procedimento amministrativo, quando non coincidano con gli atti d’indagine o con la notitia criminis.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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