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Sentenza

Sentenza n. 7570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 874/2024.

Giustizia amministrativa202405818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 874/2024, che aveva annullato solo in parte l’ordine di rimozione o demolizione delle opere abusive nell’area del parco giochi di via delle Valli 160

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR Lazio nella parte in cui aveva respinto il ricorso contro l’ordine di rimozione o demolizione, emanato il 17 gennaio 2017 e notificato il 23 gennaio 2017, delle opere abusive realizzate presso il parco giochi di via delle Valli 160. Con i primi sei motivi hanno contestato che fossero loro imputabili gli abusi relativi ai manufatti nn. 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 12, 13, 29 e 30 del verbale del 22 aprile 2015; hanno inoltre sostenuto che numerosi altri manufatti (nn. 1, 2, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28) non richiedessero titolo edilizio perché attrezzature dello spettacolo viaggiante ai sensi della l. 337/1968. Hanno denunciato errori di giudizio e di procedura ed eccesso di potere. Con il settimo motivo hanno dedotto la nullità dell’ordine per contrasto con il preteso giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza del TAR Lazio n. 52/1998. Il TAR aveva già annullato l’ordine limitatamente alle strutture adibite a giostra e respinto il ricorso per il resto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR, senza esaminare la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata da Roma Capitale, perché l’impugnazione è infondata nel merito. Ha respinto congiuntamente i primi sei motivi: le opere, valutate complessivamente e non in modo atomistico, erano strutture stabili, infisse al suolo, di dimensioni rilevanti e permanenti, presenti da anni, e non attrezzature mobili e temporanee dello spettacolo viaggiante; costituivano quindi una trasformazione urbanistico-edilizia soggetta a titolo edilizio, che mancava. L’ordine di demolizione, avendo natura reale, poteva essere rivolto agli attuali possessori delle opere abusive; l’occupazione temporanea di parte degli immobili da parte del Comune era un antefatto irrilevante. Quanto ai manufatti nn. 29 e 30, la loro menzione in conferenza di servizi o il fatto che fossero stati ordinati dall’Amministrazione non sostituiva il titolo edilizio. Per il manufatto n. 13 non risultava provata la demolizione prima della verifica dell’ottemperanza, sicché il TAR aveva correttamente escluso la cessazione della materia del contendere. Ha respinto anche il settimo motivo: un’ordinanza cautelare, per la sua natura interinale, non forma giudicato. Gli appellanti sono stati condannati in solido a rimborsare a Roma Capitale le spese del grado, liquidate in 4.000 euro per onorario, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • l. 337/1968

    Inoltre, esse insistono nei luoghi in esame da svariati anni, per cui oramai sono un tutt’uno con il territorio, non avendo nulla di precario. Si tratta piuttosto di una trasformazione urbanistico-edilizia permanente del territorio, come tale soggetta al preventivo rilascio di idoneo titolo edilizio, nella specie insussistente.

    La disciplina delle attrezzature dello spettacolo viaggiante non sottrae all’obbligo del titolo edilizio opere che, per stabilità, dimensioni, durata e integrazione nel territorio, abbiano carattere permanente e realizzino una trasformazione urbanistico-edilizia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    All’udienza di smaltimento del 16.9.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.

    La disposizione è richiamata per lo svolgimento da remoto dell’udienza di smaltimento; il testo non ne ricava uno specifico principio interpretativo rilevante per la decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando una pluralità di opere edilizie è funzionalmente e materialmente riferibile a un intervento unitario, la loro incidenza sul territorio e l’eventuale abusività devono essere valutate globalmente, non frazionando l’esame dei singoli manufatti.
  • Le attrezzature dello spettacolo viaggiante non sono esenti dal titolo edilizio se, per stabilità, dimensioni, infissione al suolo, durata e integrazione nel contesto, costituiscono opere permanenti e determinano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.
  • L’ordine di demolizione, in quanto misura di natura reale, può essere legittimamente rivolto all’attuale possessore dell’immobile abusivo, indipendentemente dall’identificazione dell’autore materiale dell’abuso; la pregressa occupazione temporanea del bene da parte dell’amministrazione non esclude tale legittimazione.
  • La menzione di un manufatto in una conferenza di servizi o il suo ordine da parte dell’amministrazione non equivalgono al rilascio del titolo edilizio richiesto.
  • Un’ordinanza cautelare ha natura interinale e non è idonea a formare giudicato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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