Sentenza n. 1122/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Questore della Provincia di Foggia del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza presentata dal ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; - infine per l’accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza con conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio del relativo titolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Foggia che ha dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino argentino presente in Italia senza titolo di soggiorno, ha impugnato la dichiarazione di irricevibilità della domanda di permesso per attesa cittadinanza e ha chiesto anche l'accertamento del diritto al rilascio del titolo. Ha dedotto violazione dell'art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 394/1999 e degli artt. 5 e 6 d.lgs. 286/1998, nonché erronea interpretazione della disciplina, travisamento dei presupposti ed eccesso di potere. Ha inoltre lamentato violazione dell'obbligo di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti per omessa valutazione della sua posizione concreta; infine ha invocato i principi di buona fede, correttezza, trasparenza, leale collaborazione e legittimo affidamento, nonché gli artt. 1 e 2-bis l. 241/1990, denunciando contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento. Il ricorrente aveva altresì avviato davanti al giudice civile un procedimento, non ancora definito, per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, sulla base della discendenza da un antenato nato in Italia il 22 giugno 1865.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo infondato. L'art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 394/1999 consente il permesso per acquisto o riconoscimento della cittadinanza soltanto allo straniero già titolare di un permesso di soggiorno per altro motivo: il ricorrente, che non possedeva alcun titolo di soggiorno, non rientrava quindi nell'ambito della previsione. La pendenza del giudizio civile sullo status civitatis, non ancora definito, non modifica tale conclusione. Il TAR ha escluso le censure di violazione di legge, erronea interpretazione, travisamento ed eccesso di potere, nonché quelle relative a motivazione e istruttoria: l'amministrazione aveva indicato i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione, applicando espressamente la norma pertinente. Ha parimenti respinto le censure fondate su buona fede, correttezza, trasparenza, leale collaborazione e affidamento. Spese compensate per la natura e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 394/1999
Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: […] c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso, del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento
Il permesso per attesa cittadinanza è rilasciabile solo allo straniero che sia già in possesso di un permesso di soggiorno per altro motivo; non spetta allo straniero privo di qualsiasi titolo di soggiorno.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per acquisto o riconoscimento della cittadinanza previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c), d.P.R. 394/1999 presuppone che lo straniero sia già titolare di un permesso di soggiorno per un altro motivo; la sola pendenza di una domanda di riconoscimento della cittadinanza non consente il rilascio del permesso a chi sia privo di titolo di soggiorno.
- La pendenza davanti al giudice civile di un procedimento per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis non equivale all'avvenuto riconoscimento dello status e non soddisfa, di per sé, il presupposto del previo possesso di un permesso di soggiorno richiesto per il titolo per attesa cittadinanza.
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