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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17831/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla determinazione della pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in esito a decisione resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., gli aveva inflitto la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. Con l'unico motivo deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di concreta determinazione della pena, lamentando in sostanza che il giudice di merito non avesse correttamente esplicitato il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la pena era stata applicata pedissequamente a quanto richiesto dalle parti e che la sentenza di appello aveva specificato quantum e modalità di calcolo; ha inoltre osservato che il ricorso richiamava aumenti per continuazione relativi a reati non contestati nel processo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello risulta pronunciata con il rito dell'accordo sulla pena; la Corte valorizza il fatto che il trattamento sanzionatorio sia stato applicato secondo quanto richiesto dalle parti.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Il ricorso è esaminato nei limiti necessari alla motivazione dell'ordinanza, richiamando la regola di sintesi dell'enunciazione dei motivi.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso è dichiarata de plano, senza formalità di procedura.

  • artt. 81, cpv., 624-bis e 625, primo comma, n. 2, c.p.

    Sono le norme incriminatrici indicate nella sentenza di merito per i delitti contestati, in relazione ai quali è stata pronunciata la condanna.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una decisione che abbia recepito la pena concordata tra le parti, la censura sulla mancata o illogica determinazione del trattamento sanzionatorio è infondata se la sentenza di merito indica il quantum applicato e le modalità del calcolo.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che fondi la doglianza sulla continuazione rispetto a reati non compresi nel capo di imputazione o comunque non contestati nel processo.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso emerge ictu oculi, la Corte di cassazione può dichiararla de plano senza formalità di procedura.
  • Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei termini determinati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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