Cassazione Penale, Ordinanza n. 17744/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre esclusa la liquidazione delle spese di difesa in favore della parte civile costituita. La condanna per peculato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputata per peculato. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti, da un lato, il mancato riconoscimento della violazione del ne bis in idem, assumendo che la stessa persona fosse stata già sottoposta a giudizio davanti alla giurisdizione contabile per i medesimi fatti; dall'altro, si contestava il giudizio di responsabilità. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non risultava provata l'identità dei fatti oggetto dei due procedimenti e, soprattutto, perché la giurisdizione contabile è autonoma rispetto a quella penale. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità, poiché non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della sentenza di appello.
Norme richiamate
Richiamato come reato oggetto della condanna confermata in appello (peculato).
Ne bis in idem
Il motivo è stato respinto perché mancava la prova dell'identità dei fatti e, soprattutto, perché la giurisdizione contabile è autonoma rispetto a quella penale; quindi il preteso precedente contabile non impediva il giudizio penale.
Massime di principio
- La preclusione del ne bis in idem non può essere invocata senza dimostrare l'identità sostanziale dei fatti dedotti nei due procedimenti.
- La definizione di un procedimento innanzi alla giurisdizione contabile non osta, di per sé, alla celebrazione o alla prosecuzione del giudizio penale, poiché le due giurisdizioni sono autonome.
- In cassazione sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a censure generiche e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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