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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17740/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la decisione di condanna resa in primo grado nell'ambito del patteggiamento per il reato di cessione di stupefacenti, disponendo inoltre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata era stata resa dal GIP ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., quindi in un contesto di applicazione della pena su richiesta delle parti, con condanna per cessione di sostanza stupefacente ex art. 73 d.P.R. 309/1990. I ricorrenti lamentavano un vizio relativo al mancato conferimento della procura speciale per chiedere la sostituzione della pena, sostenendo in sostanza che la difesa non fosse munita di specifico potere per formulare la richiesta di sostituzione sanzionatoria nel rito alternativo. La Corte ha però rilevato che dagli atti risultava che le procure speciali conferite per il rito alternativo comprendevano anche il potere di chiedere la sostituzione delle pene, sicché il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    richiamati come base del rito alternativo definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per cessione di sostanza stupefacente

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente richiamato dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, la validità della richiesta difensiva va valutata anche con riferimento al contenuto effettivo della procura speciale conferita al difensore.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando è manifestamente infondato perché smentito dagli atti, dai quali risulti che la procura speciale comprendeva il potere specifico di formulare la richiesta oggetto di censura.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue secondo il regime processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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