Cassazione Penale, Ordinanza n. 17745/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva condannato due imputati per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis c.p. Avverso la decisione di appello gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in via generale, censure sulla valutazione di responsabilità. Uno dei ricorrenti ha inoltre lamentato la violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento agli aumenti di pena applicati per continuazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe aggravato il trattamento sanzionatorio rispetto al primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Le doglianze sulla responsabilità sono state ritenute non consentite dalla legge e comunque generiche, perché non si confrontavano in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. La censura sulla reformatio in peius è stata giudicata manifestamente infondata, poiché, nonostante alcune imprecisioni formali nel calcolo, la Corte territoriale aveva in sostanza applicato un aumento per continuazione complessivamente uguale a quello stabilito dal Tribunale, pari a 30 giorni di reclusione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È indicato tra i reati per i quali vi è stata condanna nella sentenza impugnata.
È indicato tra i reati per i quali vi è stata condanna nella sentenza impugnata.
divieto di reformatio in peius
La Corte esclude la violazione del divieto perché l'aumento per continuazione applicato in appello è risultato, nella sostanza, identico a quello del primo giudice.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sulla responsabilità si risolvono in doglianze non consentite dalla legge o in affermazioni generiche che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La dedotta violazione del divieto di reformatio in peius non sussiste se, al di là di eventuali imprecisioni formali di calcolo, il trattamento sanzionatorio complessivo inflitto in appello non è più grave di quello applicato dal giudice di primo grado.
- In sede di legittimità, la verifica sulla sanzione per continuazione deve guardare alla sostanza dell'aumento di pena complessivamente determinato, non a mere irregolarità aritmetiche prive di effettivo aggravamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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