Cassazione Penale, Ordinanza n. 17741/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando gli effetti della sentenza di condanna impugnata. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna dell'imputata per un reato in materia di stupefacenti. In cassazione sono stati dedotti due profili: il vizio del giudizio di responsabilità e il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento e altri reati già giudicati in diversi procedimenti. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché formulato in modo generico, il secondo perché non era stato dedotto in appello, con conseguente preclusione in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato quale base della condanna impugnata per il reato in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente assertivi: la genericità comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Le questioni non dedotte con i motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i limiti delle questioni rilevabili d'ufficio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17739/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17740/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17743/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17744/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17745/2025 del 12/05/2025
- ordinanza_penale · 12 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17747/2025 del 12/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →