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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17739/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla presunta difformità tra pena pattuita e pena applicata. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati che avevano definito il procedimento con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con applicazione della pena concordata per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Nel ricorso si lamentava la difformità tra la pena indicata nel patto e quella precisata in udienza, nonostante su quest'ultima il pubblico ministero avesse prestato consenso. Sono stati poi proposti motivi nuovi. La Corte ha esaminato la censura e ha rilevato che, dagli atti, la pena applicata corrispondeva esattamente a quella concordata tra le parti e posta a base dell'accordo sottoposto al giudice, sicché il ricorso era manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata emessa con il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte verifica la coerenza tra accordo processuale e pena applicata.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata per uno dei reati oggetto della condanna in patteggiamento.

  • art. 625 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per uno dei reati oggetto della condanna in patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di patteggiamento, la censura sulla pena è infondata quando dagli atti risulta che la pena applicata coincide con quella effettivamente concordata dalle parti e posta a base dell'accordo.
  • La doglianza sulla difformità tra pena 'indicata nel patto' e pena 'precisata in udienza' non può essere accolta se la Corte accerta che il contenuto sostanziale dell'accordo è univoco e che il giudice ha applicato esattamente la pena pattuita.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte deve dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
  • Nel patteggiamento, il controllo di legittimità si concentra sulla corrispondenza tra accordo delle parti e decisione del giudice, non su mere contestazioni formali prive di incidenza sul contenuto effettivo della pena.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccioFurto
RamiProcesso penaleStupefacentiDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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