Cassazione Civile, Ordinanza n. 22750/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità e rilascio di alcuni cespiti ricadenti in una particella catastale, acquistati dal resistente dal fallimento del precedente proprietario. I ricorrenti, che avevano resistito alla convalida e proposto in via riconvenzionale domanda di usucapione, deducevano di avere avuto la materiale disponibilità del terreno sin dal contratto preliminare di vendita stipulato negli anni Ottanta con il precedente proprietario e di avere poi compiuto attività edificatoria e di gestione del compendio tali da integrare interversione del possesso e possesso utile ad usucapionem. Contestavano inoltre la ricostruzione della Corte territoriale sul consenso del proprietario all'attività edificatoria e lamentavano omesso esame di un fatto decisivo, cioè la dichiarazione di fallimento del proprietario originario, sostenendo che ciò avrebbe escluso la possibilità di un valido consenso e che il successivo decreto di trasferimento non avrebbe interrotto il loro possesso. Il ricorso per cassazione si fondava quindi su violazione degli artt. 1140 e 1141 c.c., erronea interpretazione del preliminare ex art. 1362 c.c., errore nella qualificazione giuridica dei fatti e omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. osservando che i motivi miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva fondato la decisione su una autonoma ratio decidendi, cioè l'assenza di un possesso utile ad usucapire per mancanza di interversione del possesso, e che la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque inammissibile in presenza di doppia conforme. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il mutamento del rito dopo il rigetto della domanda di rilascio/convalida di sfratto.
la decisione è stata adottata in conformità alla proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi di tale norma.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito di fissazione dell'adunanza.
invocato dai ricorrenti per sostenere l'esistenza di un possesso utile ad usucapire.
invocato dai ricorrenti per sostenere l'interversione del possesso e la presunzione di animus possidendi.
richiamato per contestare l'interpretazione del contratto preliminare.
la censura di omesso esame è stata ritenuta inammissibile in presenza di doppia conforme.
applicato per la condanna dei ricorrenti a una somma ulteriore in favore della controparte e alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la ricostruzione dei fatti, l'individuazione delle prove rilevanti e la loro attendibilità spettano al giudice di merito.
- La deduzione di interversione del possesso richiede un accertamento fattuale rigoroso; se il giudice di merito esclude che gli atti posti in essere dal detentore siano incompatibili con il titolo originario o che esprimano un comportamento inequivoco da possessore, tale accertamento non è normalmente rivalutabile in cassazione.
- Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata e quella di primo grado convergono nella ricostruzione essenziale dei fatti e nella soluzione della controversia, cioè in presenza di doppia conforme.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una autonoma ratio decidendi, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tale ratio; la mancata critica efficace di una base decisiva della sentenza comporta inammissibilità o comunque il rigetto della censura.
- La disponibilità materiale del bene o la realizzazione di opere sul fondo non bastano, di per sé, a integrare il possesso ad usucapionem se permangono elementi incompatibili con l'animus possidendi o se l'attività risulta svolta con il consenso del proprietario.
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