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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04177/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigente)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della valutazione definitiva contenuta nella scheda SI.VA.D. del 7 gennaio 2013 relativa all'anno di valutazione 2010. La Corte d'appello aveva annullato la valutazione e dichiarato il diritto del dirigente a essere valutato secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale previsto dal d.lgs. n. 150 del 2009, ritenendo che l'amministrazione non avesse effettivamente adottato un sistema conforme: richiamo al precedente sistema, coinvolgimento solo formale dell'O.I.V., carenza del piano triennale delle performance e mancanza di forme di conciliazione. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 7, comma 1, e 30, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2009, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe impropriamente sindacato nel merito l'adeguamento dell'amministrazione nonostante il Consiglio di Stato avesse già accertato l'adozione del sistema; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il documento trasmesso all'O.I.V. conterrebbe anche la valutazione individuale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché il piano triennale delle performance sarebbe stato adottato fin dal 2010. La Corte di cassazione rileva che la decisione amministrativa richiamata dalla Corte d'appello aveva solo accertato il superamento formale dell'inerzia e ordinato l'adozione del piano, mentre restava scrutinabile nel giudizio civile l'effettività dell'adeguamento rispetto alla posizione del dirigente; osserva inoltre che, alla data della pronuncia del Consiglio di Stato del 2015, l'Agenzia non si era ancora adeguata e che tale accertato inadempimento era decisivo. I motivi secondo e terzo sono ritenuti inammissibili per difetto di decisività, poiché non scalfiscono la ratio decidendi. Il ricorso viene quindi rigettato. Le spese non vengono poste a carico dell'Agenzia per problemi di ritualità e prova della notificazione del controricorso; è escluso anche il contributo unificato aggiuntivo per l'Amministrazione dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Conferma, pur correggendo in parte la motivazione della Corte d'appello, che per l'anno di valutazione 2010 l'amministrazione era stata sostanzialmente costituita in mora per l'accertato inadempimento al nuovo sistema di valutazione previsto dal d.lgs. n. 150 del 2009 e che tale circostanza rendeva fondata la domanda del dirigente nel suo nucleo essenziale. I motivi secondo e terzo sono dichiarati inammissibili per mancanza di decisività. Nessuna condanna alle spese di legittimità per difetto di prova della notifica del controricorso; non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

    È il testo normativo che impone il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; la Corte ritiene che l'effettivo adeguamento dell'amministrazione a tale disciplina sia scrutinabile nel giudizio ordinario rispetto alla posizione del singolo dirigente.

  • legge 4 marzo 2009, n. 15

    Richiamata come legge delega di attuazione del sistema di valutazione della performance.

  • art. 57, comma 21, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

    La Corte richiama il precedente giudizio amministrativo che ha escluso un effetto sospensivo tale da giustificare l'ulteriore inerzia dell'amministrazione.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009

    Invocato come norma violata nel primo motivo; la Corte ritiene infondata la doglianza perché l'Agenzia non aveva ancora adempiuto in modo effettivo alla disciplina della performance.

  • art. 30, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2009

    Invocato insieme all'art. 7; la Corte esclude la violazione perché l'accertato ritardo nell'adozione del sistema rendeva fondata la censura del dirigente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Parametro dei motivi secondo e terzo; la Corte li dichiara inammissibili perché i fatti indicati non sono decisivi rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, nella notifica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna e la data di perfezionamento della notifica.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte esclude la rinnovazione della notificazione quando manca l'avviso di ricevimento e la notifica è inesistente, non semplicemente nulla.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte afferma che non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, soggette al regime della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione sia stata giudizialmente accertata come inadempiente nell'adozione di un sistema di valutazione imposto dalla legge, il successivo atto formale di adozione non preclude al giudice ordinario di verificare l'effettività dell'adeguamento rispetto alla specifica posizione del dipendente.
  • Il superamento dell'inerzia procedimentale in sede amministrativa può rendere improcedibile o improduttivo il ricorso amministrativo originario, ma non esaurisce la questione della piena conformità sostanziale dell'atto adottato alla disciplina di settore.
  • Nel ricorso per cassazione, un vizio motivazionale o l'omesso esame di un fatto è inammissibile se il fatto dedotto non è decisivo, cioè se non è idoneo a scalfire la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata.
  • In materia di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è documento essenziale per provare la consegna del plico e il perfezionamento della notifica; la sua mancanza comporta inesistenza della notificazione, non mera nullità, e impedisce la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che operano tramite prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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