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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04174/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente comunale, inquadrato nel livello D del CCNL Regioni e Autonomie locali e addetto come comandante della polizia municipale, aveva agito per ottenere dall’ente datore di lavoro l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, riferita a 239 giorni. La Corte d’appello aveva accolto integralmente la domanda, ritenendo provato che il lavoratore avesse inoltrato richieste di ferie al segretario comunale competente ad autorizzarle e che il mancato godimento fosse dipeso da ragioni interne all’amministrazione, non da condotta colpevole del dipendente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provato l’invio delle richieste di ferie e il loro diniego nonostante il rituale disconoscimento dei documenti e della sottoscrizione; 2) violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e dell’art. 18 del CCNL 6.7.1995, deducendo che, venuta meno la prova del formale diniego dell’amministrazione, non poteva riconoscersi il diritto alla monetizzazione; 3) violazione dell’art. 1227 c.c., in via subordinata, per il supposto concorso di colpa del lavoratore, che non avrebbe dato seguito alla sollecitazione del Direttore Generale a predisporre un piano di smaltimento delle ferie residue.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva fondato la decisione sull’autenticità non contestata dei documenti, ma sull’irregolarità del disconoscimento effettuato dal Comune, considerato generico quanto ai documenti e proveniente da soggetto non legittimato quanto alla firma. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dipendente dal primo e comunque diretto a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché proponeva una diversa lettura dei fatti, incompatibile con la motivazione della Corte territoriale, che aveva correttamente attribuito al superiore gerarchico il compito di predisporre il piano di smaltimento delle ferie residue. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente antistatario, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    È richiamato per censurare il disconoscimento dei documenti prodotti; la Corte rileva che il motivo non coglie la ratio decidendi fondata sull’irregolarità del disconoscimento.

  • art. 216 c.p.c.

    È richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura privata; la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    È invocato dal ricorrente per negare il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute in difetto di prova del diniego formale; il motivo è inammissibile perché presuppone la fondatezza della censura precedente.

  • art. 18 CCNL 6.7.1995 Comparto Regioni e Autonomie locali

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la monetizzazione sarebbe subordinata alla prova del mancato godimento per atto formale dell’amministrazione.

  • art. 1227 c.c.

    È invocato per sostenere un concorso di colpa del lavoratore nella mancata fruizione delle ferie; la Corte lo reputa inammissibile perché sollecita una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • Il disconoscimento documentale deve essere specifico e provenire dal soggetto legittimato; un disconoscimento generico o proveniente da soggetto non legittimato non è idoneo a scardinare l’apprezzamento probatorio del giudice di merito.
  • La censura che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
  • Nelle controversie relative alle ferie non godute, la responsabilità della mancata fruizione può essere attribuita all’amministrazione quando l’organizzazione e l’autorizzazione delle ferie competono al superiore gerarchico e non al lavoratore.
  • Il motivo di ricorso fondato sul concorso di colpa ex art. 1227 c.c. non è scrutinabile in cassazione se presuppone una diversa ricostruzione del fatto già logicamente e giuridicamente motivata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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